Art. 53 – Progressioni economiche per il personale appartenente ai livelli IV – IX

  1. Sono previste progressioni economiche che si realizzano attraverso procedure selettive da attuare con cadenza biennale, destinate al personale appartenente ai seguenti profili e livelli:

- IX ausiliario amministrazione

- VIII ausiliario tecnico

- VII operatore amministrazione

- VI operatore tecnico

- V collaboratore amministrazione

- IV C.T.E.R.

- IV funzionario amministrazione

  1. Le progressioni economiche di cui al comma 1 si realizzano mediante l’attribuzione delle due successive posizioni economiche (vedi tabella D) ciascuna delle quali conseguente a distinta procedura selettiva attuata secondo i criteri indicati nei seguenti commi. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche gli interessati debbono aver maturato una anzianità di servizio di almeno 5 anni nel livello di appartenenza o nella posizione economica inferiore.
  2. Le procedure selettive per l’attribuzione delle progressioni economiche sono attuate sulla base dei criteri generali definiti in sede di contrattazione integrativa. Qualora questa non venga conclusa entro 60 giorni – prorogabili di ulteriori 30 giorni – dalla sottoscrizione del presente CCNL, si applicano i criteri generali di cui ai successivi commi 4, 5 e 6.
  3. Le procedure selettive previste dal presente articolo sono attuate da apposite commissioni, costituite da ciascun Ente, le quali procederanno alla formazione delle graduatorie di cui al seguente comma.
  4. Nella ipotesi di mancato accordo di cui al precedente comma 3, la graduazione, su base cento, è effettuata come segue:
    1. ausiliario di amministrazione e ausiliario tecnico:
      1. Anzianità di servizio: 60%
      2. Formazione: 10%
      3. Titoli: 10%
      4. Verifica dell’attività professionale svolta: 20%
    2. operatore di amministrazione e operatore tecnico:
      1. Anzianità di servizio: 50%
      2. Formazione: 10%
      3. Titoli: 10%
      4. Verifica dell’attività professionale svolta: 30%

C.   collaboratore di amministrazione, CTER e funzionario di amministrazione:

    1. Anzianità di servizio: 40%
    2. Formazione: 10%
    3. Titoli: 10%
    4. Verifica dell’attività professionale svolta: 40%
  1. La verifica di cui alle lettere d) del precedente comma è effettuata dal soggetto competente in base all’assetto organizzativo dell’Ente in cui l’interessato presta la sua attività, tenuto conto anche di elementi informativi forniti dal responsabile delle strutture presso le quali eventualmente lo stesso interessato abbia prestato in precedenza servizio nell’ultimo triennio. 

La verifica è tempestivamente comunicata per iscritto all’interessato ed è effettuata in tempi coordinati con l’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

I criteri generali di verifica sono oggetto di informazione alle OO.SS. legittimate. Tali criteri debbono essere predeterminati, trasparenti, debbono prevedere modalità di partecipazione al procedimento dell’interessato, nonché la possibilità, per lo stesso, di fornire osservazioni, integrazioni ed ulteriori elementi informativi. L’interessato può presentare reclamo avverso gli esiti della verifica comunicatagli ad un comitato appositamente costituito presso ciascun ente; i componenti di tale comitato sono designati sentite le OO.SS. legittimate. Il comitato formula il proprio parere obbligatorio entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo dell’interessato.

  1. Il finanziamento delle progressioni economiche di cui ai commi precedenti avverrà attraverso le risorse individuate nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste dal CCNL per il biennio economico 2000-2001, in stretta correlazione con gli obiettivi di sostegno dei processi innovativi e di valorizzazione delle professionalità.  L’attribuzione delle posizione economiche è disposta nei limiti delle disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente CCNL e dal contratto integrativo.
  2. In prima applicazione, sono ammessi prioritariamente alle procedure selettive per l’attribuzione della prima posizione economica i dipendenti con un’anzianità di servizio di almeno 10 anni nel livello di appartenenza, maturati alla data di sottoscrizione del presente CCNL; le suddette procedure selettive saranno effettuate con i criteri indicati ai commi 4, 5 e 6, senza tener conto, peraltro, dell’indicatore di cui alle lettere b) del comma 5, riparametrando la graduazione.

Le relative procedure selettive debbono essere attivate entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL. Gli effetti giuridici ed economici della progressione di cui al presente comma decorrono dal 31.12.2001.

art.prec. art.succ.