Decreto Legislativo 26 febbraio 2001, n. 100
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dalla CES;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e
l'allegato A, nonche' l'articolo 1, comma 4, che prevede la possibilita' di
emanare disposizioni integrative e correttive;
Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per le pari opportunita' e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modificazioni al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
"d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto
quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalita' indicate nelle
lettere c) e d);";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi, i contratti collettivi territoriali
stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati
dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze
sindacali unitarie, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e
sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono determinare
condizioni e modalita' della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di
cui al comma 2; i contratti collettivi nazionali possono, altresi', prevedere
per specifiche figure o livelli professionali modalita' particolari di
attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del
presente decreto.";
b) all'articolo 3:
1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in
ragione d'anno;";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una
percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di
fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto
previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti
collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della
retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e
differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una
maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro
supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore
di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste
dall'ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.";
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente
quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una
maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse
dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3. In assenza di previsione del contratto collettivo, si
applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi
possono altresi' stabilire criteri e modalita' per assicurare al lavoratore a
tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario
di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non
meramente occasionale.";
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in
favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. I contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono prevedere una durata del
preavviso inferiore a dieci giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in
questo caso gli stessi contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni
retributive stabilendone forme, criteri e modalita'. Lo svolgimento del rapporto
di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7, comporta altresi' in favore del
lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di
fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo comma
7.";
5) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale il lavoratore potra' denunciare il patto di cui al comma 9,
accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate
ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute
certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessita' di
attendere ad altra attivita' lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in
forma scritta, relativamente alle causali di cui alle lettere a) e b) potra'
essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di
stipulazione del patto e dovra' essere altresi' accompagnata da un preavviso di
un mese in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti
collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai cinque
mesi, prevedendo la corresponsione di una indennita'. I medesimi contratti
collettivi determinano i criteri e le modalita' per l'esercizio della
possibilita' di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e
possono, altresi', individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali
possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha
facolta' di rinunciare al preavviso.";
6) al comma 15 le parole: "comunque per un periodo non superiore ad un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 30
settembre 2001";
c) all'articolo 5:
1) al comma 2 le parole: "entro 100 km dall'unita' produttiva" sono
sostituite dalle seguenti: "entro 50 km dall'unita' produttiva";
d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto
collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico,
i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei
lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo
pieno cosi' come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra
l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari
individuati a tempo parziale corrispondente a unita' intere di orario a tempo
pieno.";
e) all'articolo 8, comma 2, le parole: "dei contratti collettivi di cui
all'articolo 3, comma 7," sono sostituite dalle seguenti: "dei
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3,".
2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.