D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411.
Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70.
Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 14 giugno 1976, n. 155.
Aggiornamento alla GU 17/10/2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 1976, con la
quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni trasmesse da alcune
organizzazioni sindacali, è stata approvata in via definitiva, dopo la
deliberazione di massima adottata nella precedente riunione del 12 maggio 1976
la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo raggiunta in
data 6 maggio 1976 fra la delegazione degli stessi enti e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori da essi
dipendenti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
La disciplina del rapporto del personale degli enti pubblici contenuta nell'ipotesi di accordo indicata in epigrafe, allegata al presente decreto, è emanata ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IPOTESI DI ACCORDO DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 20 MARZO 1975 N. 70, CONCERNENTE "DISPOSIZIONI SUL RIORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI E DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE"
(Roma, 6 maggio 1976)
Preambolo
Le parti, riaffermato il carattere autonomo e unitario dell'accordo sindacale previsto dalla legge n. 70, e nella scrupolosa osservanza della legge medesima e nei suoi contenuti innovatori, convengono sul principio che l'accordo anzidetto debba essere finalizzato ai seguenti obiettivi:
1) La "perequazione", da intendersi nel triplice significato di uniformità - tra gli enti - dei criteri di inquadramento nelle nuove qualifiche e classi di stipendio; in quello della progressiva armonizzazione dei parastatali alle altre categorie di pubblici dipendenti con riferimento essenzialmente a quelle che hanno di recente adeguato i loro ordinamenti attraverso contatti o disposizioni legislative o amministrative (dipendenti regionali, ospedalieri e degli enti locali); in quello di una adeguata tutela dei redditi più bassi.
2) La "chiarezza retributiva" con una struttura del trattamento
economico massimamente semplificata e che escluda, per quanto previsto dall'art.
26, qualunque forma di premi, incentivazioni, gratifiche ed emolumenti simili
comunque denominati. Sono fatte salve comunque le indennità attribuibili a
norma di legge.
Resta fermo che l'ordinamento della dirigenza dovrà svilupparsi su linee
autonome e su basi contrattuali.
3) Un "reinquadramento" che realizzi l'effettiva attuazione della
qualifica unica funzionale, con scrupolosa valutazione dei profili di
professionalità.
L'inquadramento nel ruolo tecnico e in quello professionale in particolare
dovrà essere preceduto da una attenta analisi dei casi di specie affinché non
si determinino applicazioni difformi da ente ad ente, con l'osservanza di quanto
previsto dagli articoli 15 e 38 della legge n. 70.
L'inquadramento nelle nuove qualifiche e classi di stipendio dovrà avvenire
in base rispettivamente alla posizione giuridica acquisita e all'anzianità
effettiva di servizio, da valutarsi quest'ultima con criteri ispirati ad
equità.
La qualità ed i livelli delle funzioni, a parte la scelta del ruolo,
dovranno essere tenuti presenti soprattutto per il personale degli enti privi di
regolamento organico, nonché nell'ambito di una ristrutturazione organizzativi
degli enti tesa alla definitiva eliminazione di ogni forma di mansionismo, sulla
base di una oculata declaratoria della "mansioni", e in applicazione
dell'art. 25 della legge n. 70.
4) La "remuneratività", vale a dire una giusta determinazione dei trattamenti rispetto a quelli globalmente in godimento, che tenga conto dei livelli retributivi mediante acquisti e della spesa sostenuta complessivamente dagli enti negli ultimi due anni per il personale e che consideri - pur nelle presenti difficoltà economiche - le attese maturate durante il lunghissimo iter legislativo della vertenza del parastato.
5) La puntuale attuazione dell'accordo - nel rispetto dei termini di decorrenza fissati dall'art. 45 della legge n. 70 - con norme che garantiscono le legittime aspettative del personale sia ai fini giuridici che economici.
Le parti riconoscono infine la peculiarità - che discende da articoli specifici della legge n. 70 - degli enti di ricerca nell'ambito del parastato e convergono nella necessità di pervenire per essi ad adeguate soluzioni contrattuali, nel rispetto degli obiettivi e presupposti di cui ai precedenti punti.
Capitolo I
Norme sullo stato giuridico del personale
L'articolazione dell'orario di lavoro è stabilita sentite le rappresentanze
sindacali.
Turni pomeridiani o notturni obbligatori devono essere previsti per esigenze
di servizio e nell'interesse degli utenti. A quest'ultimo fine possono essere
sentite le organizzazioni sindacali confederate operanti sul piano territoriale.
Il lavoro prestato durante i turni stessi dà diritto a maggiorazioni dello
stipendio secondo quanto stabilito dal successivo art. 28.
Il personale ha diritto - in ogni anno solare - ai seguenti permessi
straordinari retribuiti entro il limite massimo di trenta giorni:
per matrimonio: quindici giorni;
per malattia e cure: fino a trenta giorni;
per partecipazioni a concorsi o esami: fino a quindici giorni.
Il personale ha diritto altresì ai congedi straordinari previsti da
specifiche disposizioni di legge.
Art. 3 - Permessi non retribuiti
Per particolari motivi privati, il personale ha diritto a permessi non retribuiti per un periodo massimo di trenta giorni all'anno computabili ad ogni effetto nell'anzianità di servizio.
Art. 4 - Ruolo tecnico-amministrativo
Gli enti la cui attività sia di natura prevalentemente tecnica e che, al fine di contenere il fabbisogno di personale, si avvalgano dei singoli dipendenti sia per mansioni amministrative sia per mansioni tecniche possono, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 15, comma quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, istituire il ruolo unificato tecnico-amministrativo.
Art. 5 - Mansioni connesse con la qualifica
L'impiegato ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti la sua qualifica
e non può essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni di qualifica superiore
o inferiore.
Entro un anno dalla scadenza dei termini previsti dall'art. 25 della legge 20
marzo 1975, n. 70, gli enti devono provvedere - anche avvalendosi di quanto
previsto dal terzo comma dell'art. 49 del presente accordo - a destinare il
personale all'esercizio delle mansioni relative alla qualifica rivestita.
In caso di esigenze di servizio o di improvvise ed imprevedibili deficienze
di personale di una determinata qualifica, cui non sia possibile sopperire
immediatamente nell'ambito della unità funzionale o territoriale interessata,
il dirigente responsabile può eccezionalmente utilizzare nelle funzioni della
qualifica stessa personale di diversa qualifica, con l'obbligo per l'ente di
provvedere alla copertura del posto entro novanta giorni dalla sostituzione
temporanea che non dà luogo comunque a modifiche del trattamento economico.
Il dipendente che per sopraggiunta infermità sia giudicato permanentemente
non idoneo alle funzioni proprie del ruolo può essere trasferito ad altro ruolo
nel quale sia convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato con qualifica
corrispondente o, in mancanza del prescritto titolo di studio, con quella
immediatamente inferiore.
I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista
per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute.
Il personale del ruolo amministrativo, in possesso dei titoli previsti
dall'art. 16, commi secondo e quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, può
essere trasferito, per specifiche esigenze di servizio, nel ruolo, tecnico con
la corrispondente qualifica nei limiti dei posti disponibili.
I passaggi di ruolo di cui ai precedenti commi sono disposti dal consiglio di
amministrazione, su parere della commissione del personale e con il consenso
degli interessati.
Art. 7 - Effetti delle sanzioni disciplinari ai fini del passaggio di qualifica
Il dipendente che abbia riportato le sanzioni disciplinari della censura, della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica non è ammesso a partecipare ai concorsi per il passaggio di qualifica ai sensi dell'art. 21, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70, se non siano trascorsi rispettivamente sei mesi, uno e due anni dalla del relativo provvedimento disciplinare. Tali periodi sono esclusi dal computo dell'anzianità di servizio necessaria per l'ammissione si suddetti concorsi.
Art. 8 - Conferimento delle qualifiche e degli incarichi di coordinamento
Ciascun ente, ove si verifichino le condizioni di cui all'art. 16, comma
quinto, della legge 20 marzo 1975 n. 70, determinerà il numero massimo di posti
e gli specifici compiti delle qualifiche speciali di "collaboratore
coordinatore", "collaboratore tecnico coordinatore",
"assistente coordinatore" e "assistente tecnico
coordinatore" nonché le norme per il conferimento delle qualifiche
medesime, con criteri che diano particolare rilievo alla preparazione e
all'esperienza tecnico-professionale acquisite.
Gli incarichi di coordinamento attribuibili ai sensi dello stesso art. 16,
comma quinto, al personale del ruolo professionale non possono superare l'8 per
cento dei posti di organico del ruolo medesimo fatte salve le particolari
esigenze degli enti per assicurare la funzionalità delle strutture periferiche.
Art. 9 - Qualifiche dirigenziali
Le qualifiche corrispondenti ai tre livelli dirigenziali di cui all'art. 18
della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono denominate, a partire dalla più elevata,
"dirigente generale", "dirigente superiore" e
"dirigente".
La dirigenza si articola, secondo la classificazione degli enti determinata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1975 in
applicazione dell'art. 20 della suddetta legge, rispettivamente:
nelle tre qualifiche di "dirigente", "dirigente
superiore" e "dirigente generale" presso gli enti dichiarati di
alto rilievo;
nelle due qualifiche di "dirigente" e "dirigente
superiore" presso gli enti dichiarati di notevole rilievo;
nella qualifica di "dirigente" presso gli enti dichiarati di
normale rilievo.
I dirigenti sovraintendono ad unità organiche, assumendo la responsabilità
degli atti relativi. In particolare attendono ai compiti stabiliti, per ogni
qualifica, nei regolamenti organici alla stregua dei principi contenuti
nell'unita declaratoria delle mansioni (allegato 1).
Ai fini dell'ammissione alle qualifiche di collaboratore e collaboratore
tecnico, si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle qualifiche
dirigenziali, da ripartire fra le suddette qualifiche di
"collaboratore" e "collaboratore tecnico" in misura
proporzionale alle rispettive dotazioni organiche.
Art. 10 - Nomina alla qualifica di "dirigente"
La nomina alla qualifica di "dirigente" è disposta a seguito di concorso, per titoli ed esami - da bandirsi con periodicità annuale - al quale sono ammessi i dipendenti con qualifica di "collaboratore" e "collaboratore tecnico" in possesso dei requisiti di anzianità di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Le norme e le modalità di espletamento del concorso sono stabilite dai regolamenti organici. Fra i "titoli" deve essere prevista la valutazione delle funzioni svolte e della qualità del servizio prestato.
Gli esami consistono nell'espletamento di prove scritte e orali ed eventualmente di prove pratiche, vertenti su materie professionali.
I funzionari risultati idonei in un concorso, espletato a norma del presente articolo, che non partecipino ai successivi concorsi sono collocati nella graduatoria di questi ultimi in base alla valutazione complessiva riportata nell'ultimo concorso al quale hanno preso parte.
Art. 11 - Passaggio di qualifica nella dirigenza
Le qualifiche di "dirigente superiore" e di "dirigente generale" sono conferite - con periodicità semestrale - a seguito di scrutinio per merito comparativo. L'anzianità di servizio costituisce titolo di precedenza a parità di punteggio.
Art. 12 - Incarichi di dirigenza al personale del ruolo professionale
Gli incarichi di dirigenza attribuibili, ai sensi dell'art. 18, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70, al personale che riveste la prima qualifica del ruolo professionale non possono superare il 10 per cento dei posti di organico del ruolo medesimo, fatte salve le particolari esigenze degli enti per assicurare la funzionalità delle strutture periferiche.
Art. 13 - Riammissione in servizio
Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa per
motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione del
servizio nel termine prefissatogli può essere riammesso in servizio con
motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, su conforme parere
della commissione del personale.
All'interessato è attribuita la qualifica e la
classe di stipendio in godimento all'atto della cessazione dall'impiego.
L'anzianità maturata in detta classe anteriormente alla cessazione dall'impiego
non si computa ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali e della classe
di stipendio successiva.Il periodo di servizio prestato prima della riammissione
è valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo
le norme e alle condizioni previste dai regolamenti dei singoli enti,
subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a seguito della
risoluzione del precedente rapporto, maggiorate degli interessi legali.
Art. 14 - Determinazione delle dotazioni organiche
La consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica, da definire ai sensi dell'art. 25, comma a secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70, è stabilita dagli enti in base all'unità declaratoria delle mansioni (allegato 1).
Art. 15 - Stato giuridico del personale straordinario
Al personale straordinario si applicano, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro, le norme in materia di stato giuridico previste per il personale di ruolo.
Capitolo II
Norme sul trattamento economico del personale
Art. 16 - Trattamento economico
Il trattamento economico del personale è costituito dalle seguenti voci:
stipendio;
tredicesima mensilità;
indennità integrativa speciale;
quote di aggiunta di famiglia;
compenso per prestazioni di lavoro straordinario;
altre competenze previste dal presente accordo.
Le misure iniziali annue dello stipendio, al lordo dei contributi
previdenziali ed assistenziali previsti da disposizioni di legge o regolamenti e
delle ritenute erariali, sono stabilite nell'unita tabella (allegato
2).
La
progressione dello stipendio nell'ambito di ciascuna qualifica si articola:
per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale, anche se unificati, in
cinque classi di stipendio, oltre l'iniziale, attribuibili al compimento degli
anni e nelle misure indicate nella suddetta tabella;
in aumenti di importo pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in
godimento per ogni biennio di permanenza nella classe medesima.
Per le qualifiche dirigenziali gli aumenti biennali di stipendio, in via
transitoria e con riserva di rivedere la materia alla scadenza del periodo di
validità del presente accordo, sono calcolati in base all'anzianità
complessiva di servizio, con le detrazioni di seguito indicate per ciascuna
qualifica, e nel numero massimo di 14:
dirigente: 6 anni;
dirigente superiore: 9
anni;
dirigente generale: 12 anni.
Art. 18 - Effetti delle sanzioni disciplinari sulla progressione dello stipendio
Le sanzioni disciplinari della censura, della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica comportano un ritardo rispettivamente di sei mesi, uno e due anni nel conferimento della successiva classe di stipendio.
Art. 19 - Benemerenze belliche e patriottiche
Ai fini del calcolo dell'anzianità utile per gli aumenti biennali di stipendio si tiene conto delle maggiorazioni previste dalle disposizioni di legge in favore dei dipendenti statali in possesso di benemerenze belliche e patriottiche.
Art. 20 - Anticipazione degli aumenti biennali per nascita di figli
Gli aumenti biennali di stipendio sono anticipati per nascita di figli alle condizioni e con le modalità previste per il personale civile dello Stato.
Art. 21 - Decorrenza delle classi di stipendio e degli aumenti biennali
Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conseguono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento della prescritta anzianità.
Art. 22 - Quote di aggiunta di famiglia e indennità integrativa speciale
Le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale competono nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato.
Art. 23 - Calcolo dello stipendio orario giornaliero
Lo stipendio orario è determinato dividendo quello annuo in godimento per
2080.
Lo stipendio giornaliero si ottiene moltiplicando quello orario per il
rapporto tra 40 e il numero dei giorni in cui è articolato l'orario settimanale
di servizio.
Art. 24 - Tredicesima mensilità
Nella seconda decade del mese di dicembre di ogni anno è corrisposta una tredicesima mensilità pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo corrispondente a quello a ciascun dipendente spettante alla data del 31 dicembre, in proporzione al servizio prestato nell'anno.
Art. 25 - Compenso per lavoro straordinario diurno
Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, penultimo
comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, per "stipendio annuo
complessivo" si intende l'importo dello stipendio in godimento e della
tredicesima mensilità.
Per la determinazione del compenso orario del lavoro
straordinario si tiene conto altresì dell'importo mensile dell'indennità
integrativa speciale ragguagliato ad un anno.
Art. 26 - Compenso per lavoro straordinario notturno o festivo
Il compenso orario del lavoro straordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) o festivo è calcolato maggiorando del 30 per cento quello previsto per il lavoro straordinario diurno.
Art. 27 - Trattamento economico in caso di passaggio di qualifica o di ruolo
Nel caso di passaggio di qualifica o di ruolo, al dipendente con stipendio di
importo superiore a quello spettantegli nella nuova qualifica, sono attribuiti
gli aumenti biennali necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o
immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.
All'atto
del conferimento delle classi di stipendio successive, al personale provvisto di
stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione sono
attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno
stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello fruito nella classe
di stipendio inferiore.
Ai dipendenti cui è conferita la qualifica di
"collaboratore coordinatore", di "collaboratore tecnico
coordinatore", di "assistente coordinatore" o di "assistente
tecnico coordinatore" è attribuita la stessa classe già conseguita nelle
qualifiche di "collaboratore" e di "assistente" dei ruoli
amministrativo e tecnico, con la conservazione degli aumenti biennali nonché
dell'anzianità maturata nella qualifica e nella classe di provenienza a tutti
gli effetti economici e giuridici, compresa l'ammissione ai concorsi di cui
all'art. 10.
Art. 28 - Maggiorazione dello stipendio per turni pomeridiani e notturni
Per il lavoro prestato secondo appositi turni giornalieri pomeridiani o
notturni spetta una maggiorazione dello stipendio orario, non utile ai fini del
trattamento di quiescenza e di previdenza, pari al 20 per cento per i turni
pomeridiani e all'80 per cento per i turni notturni con il limite massimo
rispettivamente di L. 250 e L. 1200 per ogni ora di lavoro.
I turni di notte sono
compresi tra le ore 22 e le ore 6; quelli pomeridiani hanno termine entro le ore
22.
Nessun dipendente può essere comandato ad effettuare più di 10 turni
notturni al mese o comunque più di 70 ore mensili comprese tra le ore 22 e le
ore 6.
Art. 29 - Trattamento economico per incarichi di coordinamento e di dirigenza
Al personale del ruolo professionale cui siano affidati incarichi di coordinamento è corrisposta, in relazione all'espletamento degli anzidetti incarichi, una maggiorazione del trattamento economico pari al 5 per cento dello stipendio spettante.Gli appartenenti al ruolo professionale cui siano affidati incarichi di dirigenza possono optare, per la durata dell'incarico, per il trattamento economico previsto per la qualifica dirigenziale cui sono annesse funzioni di pari livello, fermo restando il diritto alla ripartizione degli orari.
Le indennità previste o derivanti da norme di legge in relazione alla
peculiarità o agli specifici rischi di lavoro di determinate categorie di
dipendenti sono corrisposte con le identiche modalità al personale nelle
medesime condizioni soggettive. Saranno ricercate le norme di legge, valide
anche in altri settori lavorativi, che prevedono compensi, da corrispondere al
personale, per situazioni lavorative particolarmente gravose in zone disagiate
lontane da centri abitati, in condizioni di rischio per l'uso di mezzi di lavoro
e materiali (cloro, acido solforico, ecc.), rischi di volo, per la reperibilità
sia notturna che diurna, per compensare gli interventi urgenti per emergenze non
prevedibili.
Ai funzionari del ruolo professionale che svolgono effettivamente
attività legale è attribuita una quota pari all'80 per cento delle somme
riscosse dall'ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato.
Tale quota è ripartita tra gli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione
con almeno 15 anni di servizio, gli avvocati e procuratori con più di 3 anni di
servizio e gli altri avvocati e procuratori rispettivamente secondo i seguenti
coefficienti: 2; 1,5; 1.
Le competenze professionali corrisposte per l'attività
prestata dagli altri appartenenti al ruolo professionale sono ripartite nella
misura del 90 per cento ed in parti uguali fra i dipendenti che svolgono
l'attività professionale in relazione alla quale le competenze stesse sono
state giudizialmente liquidate.
Art. 31 - Trattamento di missione e di trasferimento
Al personale inviato in missione o trasferito d'ufficio spetta il trattamento previsto dalle allegate norme (allegati 3 e 4).
Al dipendente che contragga infermità per causa o concausa di servizio compete un equo indennizzo determinato nelle misure stabilite dall'unita tabella (allegato 5) qualora abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica non inferiore al 15 per cento nonché il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente alla parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali l'impiegato abbia diritto a rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie, di seguito elencate, contratte dal personale che, a termini dell'art. 9, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è esposto per ragioni professionali ai pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti, sempreché le malattie stesse insorgano non oltre il termine di cessazione dall'esposizione indicata a fianco di ciascuna di esse:
anemia progressiva grave di tipo ipoplasico o aplasico | 3 anni |
anemia progressiva leggera di tipo ipoplasico o aplasico | 1 anno |
leucopenia con neutropenia | 1 anno |
leucosi | 10 anni |
stati leucemoidi | 3 anni |
sindrome emorragica | 1 anno |
blefarite o congiuntivite | 7 giorni |
cheratite | 1 anno |
cataratta | 5 anni |
radio-dermiti croniche | 10 anni |
radio-determiti acute | 60 giorni |
radio-epiteliti acute delle mucose | 60 giorni |
radio-lesioni croniche delle mucose | 5 anni |
radio-necrosi ossea | 5 anni |
sarcoma osseo | 15 anni |
cancro bronco polmonare per inalazione | 10 anni |
Art. 33 - Prevenzione contro i rischi
I dipendenti degli enti sono sottoposti con il loro consenso a speciali
accertamenti ed esami clinici stumentali e di laboratorio per finalità di
medicina sociale e preventiva, di regola ogni cinque anni.
I dipendenti addetti a particolari servizi e attività professionali che
comportino maggiori rischi e pericoli per la loro salute sono sottoposti ai
predetti esami almeno ogni due anni.
I risultati diagnostici individuali sono comunicati riservatamente a ciascun
dipendente.
I dati generali ricavati dai predetti accertamenti sono sottoposti allo
studio dei competenti uffici per una lotta efficace alle cause delle malattie
professionali e per la ricerca di nuovi e appropriati mezzi di tutela sanitaria
del personale.
Art. 34 - Trattamento economico del personale straordinario
Al personale straordinario assunto ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, compete il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo della qualifica corrispondente alla posizione giuridica dei singoli interessati.
Capitolo III
Norme transitorie e finali sullo stato giuridico e sul trattamento economico
Art. 35 - Attribuzione della qualifica
A decorrere dal 19 ottobre 1973 o dalla successiva data di immissione in ruolo, ai dipendenti di ruolo è attribuita la qualifica che corrisponde alla posizione da ciascuno di essi ricoperta secondo le unite tabelle di equiparazione tra i ruoli e categorie dei preesistenti ordinamenti e i ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento (allegato 6).L'attribuzione della qualifica a norma del precedente comma è effettuata, sulla base delle suddette tabelle, anche nei confronti del personale assunto, a seguito di concorsi o formali prove di selezione ovvero con rapporto d'impiego a tempo indeterminato o comunque con carattere di stabilità, in relazione ad esigenze funzionali stabili degli enti per l'esercizio di compiti per i quali il regolamento organico degli enti medesimi, approvato dagli organi di vigilanza, non preveda l'istituzione di apposito ruolo oppure assunto a contratto dai suddetti enti per specifiche disposizioni di legge.Le posizioni giuridiche di miglior favore acquisite successivamente al 19 ottobre 1973 e fino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, comportano, nei confronti del personale di cui ai precedenti commi, il conferimento della diversa qualifica eventualmente spettante in base alle suddette tabelle, a decorrere dalla data della loro attribuzione.
Art. 36 - Inquadramento del ruolo professionale
L'inquadramento nel
ruolo professionale è riservato:
per la prima qualifica del ruolo, ai dipendenti
in possesso di uno dei diplomi di laurea e degli altri titoli abilitanti
all'esercizio delle professioni di avvocato o procuratore legale, medico,
farmacista, veterinario, attuario, ingegnere, architetto, chimico, biologo,
agronomo e geologo;
per la seconda qualifica del ruolo, ai dipendenti in possesso di uno dei
diplomi e degli altri titoli abilitanti all'esercizio delle professioni di
geometra, perito agrario, perito industriale, assistente sanitario, infermiere
professionale, ostetrica, vigilatrice d'infanzia, tecnico di radiologia, nonché
di nnassaggiatore o massofisioterapista equiparato a infermiere professionale,
ai sensi dell'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 686.
L'inquadramento nel
suddetto ruolo è in ogni caso condizionato allo svolgimento di attività
strettamente professionali corrispondenti a quelle cui gli interessati sono
abilitati per legge e al possesso dei seguenti titoli e requisiti:
titolo di
studio prescritto per il conseguimento dell'abilitazione professionale;
diploma di Stato di abilitazione professionale;
iscrizione al rispettivo albo professionale;assunzione di una personale
responsabilità di carattere professionale nello svolgimento delle funzioni.
Possono altresì essere inquadrati nella prima qualifica i dipendenti
laureati in altre discipline affini che appartengono già ai preesistenti ruoli
tecnici o professionali di categoria direttiva.
Qualora gli ordinamenti degli enti risultino incompatibili con il disposto
dell'art. 15, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'inquadramento
nel ruolo professionale potrà essere effettuato dopo la revisione degli
ordinamenti stessi.
Art. 37 - Decorrenza del trattamento economico
Il trattamento economico di cui all'unita tabella (allegato 2) è attribuito per ognuna delle nuove qualifiche a decorrere dal 30 dicembre 1975. La tredicesima mensilità per l'anno 1975 resta acquisita nella misura spettante in base al preesistente ordinamento.
Art. 38 - Determinazione della classe di stipendio in base alla preesistente posizione giuridica
Per le qualifiche articolate in classi di stipendio, la
classe spettante alla data del 30 dicembre 1975 è determinata in base alle
unite tabelle di equiparazione tra le preesistenti qualifiche o posizioni
funzionali e i nuovi livelli stipendiali (allegato 7).
L'anzianità maturata alla predetta data nella posizione corrispondente, in
base alle suindicate tabelle, alla classe attribuita si considera a tutti gli
effetti come anzianità acquisita nella classe stessa. Ai soli fini degli
aumenti biennali di stipendio da attribuire in tale classe, nella suddetta
anzianità è computata anche quella convenzionale fruita agli stessi effetti
nella posizione giuridica di provenienza in applicazione delle disposizioni di
legge relative alle benemerenze belliche e patriottiche.
Le posizioni giuridiche
ed economiche acquisite in base al preesistente ordinamento dal 31 dicembre 1975
fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 26 della legge 20
marzo 1975, n. 70, comportano dalla data del conferimento l'attribuzione della
diversa classe di stipendio eventualmente spettante in base alle citate tabelle,
se tale classe non risulti conferibile con decorrenza anteriore in base alle
nuove norme sulla progressione dello stipendio.
Nei confronti dei dipendenti che
alla data di pubblicazione del suddetto decreto abbiano maturato, in base alle
precedenti norme regolamentari, l'anzianità minima per l'eccesso alla qualifica
superiore, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella spettante ai
sensi dei precedenti commi è conferita con effetto dal primo giorno del mese
successivo alla data stessa. Ai dipendenti che maturino la suddetta anzianità
per l'accesso alla qualifica superiore o per il conseguimento del successivo
avanzamento di stipendio dopo la data di pubblicazione del citato decreto ed
entro un triennio dalla data di cui al primo comma la classe di stipendio
immediatamente superiore è attribuita dal primo giorno del mese successivo a
quello di maturazione dell'anzianità medesima. Sono fatti salvi, se più
favorevoli, gli effetti della progressione economica nei tempi stabiliti dal
nuovo ordinamento.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai
dipendenti che tra il 30 dicembre 1975 e la data di pubblicazione del citato
decreto abbiano conseguito promozioni o avanzamenti di stipendio fruendo di
riduzione dei normali tempi di attesa previsti dai preesistenti regolamenti.
Ai dipendenti che alla data del 30 dicembre 1975 fruivano di assegno
personale derivante da passaggi da uno ad un altro ruolo o da passaggi di
categoria nell'ambito dello stesso ruolo è attribuibile con effetto dalla
suddetta data uno stipendio complessivo non inferiore a quello spettante ai
sensi del primo comma, aumentato dell'importo del predetto assegno. A tal fine
si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 27.
Ai dipendenti con
mansioni sanitarie ausiliarie, cui in base all'unita tabella (allegato
6) è
attribuita la qualifica di "operatore tecnico", sono conferite le
classi di stipendio immediatamente superiori a quelle spettanti in applicazione
dei precedenti commi primo, terzo e quarto con le decorrenze ivi previste e con
la conservazione nella classe, attribuita alla data del 30 dicembre 1975
dell'anzianità maturata nella posizione giuridica di provenienza. A coloro cui
competa già alla suddetta data la classe massima di stipendio sono attribuiti
tre aumenti biennali di stipendio supplementari.Nei confronti del personale
operaio la classe di stipendio è attribuita, in base all'anzianità di
servizio, secondo le norme di cui al successivo art. 39.
Art. 39 - Determinazione della classe di stipendio in base all'anzianità complessiva di servizio
La classe di stipendio da conferirsi con effetto dal 30 dicembre 1975 è
quella spettante in base all'anzianità di qualifica, secondo i tempi di
progressione di cui all'art. 17, ove essa risulti superiore alla classe
attribuibile ai sensi del precedente art. 38. A tal fine viene presa in
considerazione l'anzianità complessiva di servizio, valutandosi per intero il
servizio prestato nella categoria del preesistente ordinamento corrispondente
alla nuova qualifica secondo la tabella di cui all'allegato 6 e nella misura del
60 per cento quello prestato nella categoria immediatamente inferiore. Qualora
ad una qualifica del nuovo ordinamento corrispondano più categorie degli
ordinamenti preesistenti, si considera corrispondente alla qualifica stessa la
categoria più elevata.
Le suddette misure percentuali sono ridotte
rispettivamente all'80 per cento e al 40 per cento per il servizio prestato in
posizione non di ruolo, comunque denominato. Per i servizi prestati con orario
inferiore a quello previsto per la generalità del personale tali percentuali
sono ridotte in proporzione al minore orario di lavoro.
Per il personale operaio, il servizio svolto in tale qualità si valuta per
intero se prestato nelle mansioni in base alle quali è disposta l'attribuzione
della nuova qualifica e nella misura del 60 per cento se prestato nelle mansioni
che comportano il conferimento della qualifica immediatamente inferiore. I
pregressi servizi svolti in qualità si salariato o di operaio dal rimanente
personale si considerano, ai fini dei precedenti commi, prestati nella categoria
del personale ausiliario o subalterno.
Il servizio prestato anteriormente al 19
ottobre 1973 dai dipendenti di cui al secondo comma dell'art. 35 è computato
agli effetti del presente articolo, secondo le percentuali di cui al precedente
comma primo.
L'anzianità eccedente quella richiesta per l'attribuzione della
classe di stipendio a norma del presente articolo si considera come anzianità
maturata nella classe stessa ai fini dell'applicazione dell'art. 17.
Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili per la
riliquidazione del trattamento di pensione al personale cessato dal servizio
anteriormente al 30 dicembre 1975, ad eccezione di quello di cui all'ultimo
comma dell'art. 38.
Art. 40 - Norme applicabili ai fini del conferimento della successiva classe di stipendio
Qualora ai sensi dei precedenti articoli 38 e 39 sia attribuibile alla data del 30 dicembre 1975 la stessa classe di stipendio, trova applicazione la norma che comporti il riconoscimento di una maggiore anzianità nella classe medesima.
Art. 41 - Attribuzione del trattamento economico al personale degli enti privi di regolamento organico o in particolari posizioni
Ai dipendenti con rapporto di impiego a tempo indeterminato degli enti il cui
personale non è ordinato in ruoli organici o che risultino comunque privi di
regolamento organico, escluso il personale di cui al secondo comma del
precedente art. 35 è attribuito in via provvisoria, dal 30 dicembre 1975 e fino
alla data di approvazione del regolamento organico previsto dall'art. 25 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, il trattamento economico stabilito per le nuove
qualifiche dei ruoli amministrativo, tecnico o professionale secondo le unite
tabelle di equiparazione (allegato 8) tra le posizioni giuridiche acquisite
sulla base di atti formali degli enti o degli organi di vigilanza ovvero le
posizioni funzionali previste nell'ambito della struttura organizzativa degli
enti medesimi e le funzioni tipiche delle suddette qualifiche risultanti dalla
declaratoria delle mansioni, intendendosi a tal fine comprese nelle funzioni di
"collaboratore" anche quelle dirigenziali. È fatta salva
l'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche dirigenziali ai
dipendenti che, in base a disposizioni regolamentari approvate dagli organi di
vigilanza, ricoprano posizioni giuridiche ed economiche equiparate a quelle del
personale di ruolo cui a norma del presente accordo sono conferite qualifiche
dirigenziali. L'attribuzione del trattamento economico delle nuove qualifiche è
comunque subordinata al possesso del titolo di studio prescritto per le
qualifiche stesse o per quella immediatamente inferiore purché, in quest'ultimo
caso, le funzioni della qualifica siano state svolte alla data del 30 dicembre
1975 per almeno tre anni.
La classe di stipendio spettante è determinata in base
alla anzianità complessiva di servizio valutata nelle misure percentuali
previste dal secondo comma dell'art. 39.
Art. 42 - Trattamento economico del personale non di ruolo
Ai dipendenti non di ruolo assunti in base ai preesistenti
ordinamenti spetta, a decorrere dal 30 dicembre 1975, il trattamento economico,
previsto per il personale di ruolo con la qualifica corrispondente alla
posizione giuridica ricoperta dagli interessati.
La progressione dello stipendio dei suddetti dipendenti si articola negli
aumenti biennali e nelle prime due classi di stipendio, oltre l'iniziale,
previste per il personale di ruolo, valutandosi l'anzianità di servizio, ai
fini dell'attribuzione delle classi stesse, nella misura dell'80 per cento. Ai
fini degli aumenti biennali si applica la disposizione del quinto comma
dell'art. 39.
In caso di inquadramento in ruolo trovano applicazione, nei confronti dei
dipendenti stessi, le disposizioni di cui al precedente art. 27.Le disposizioni
del presente articolo non si applicano al personale di cui al secondo comma
dell'art. 35.
Art. 43 - Disposizioni transitorie per l'accesso alla qualifica di " dirigente " e per i passaggi di qualifica dirigenziale
Dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di
cui all'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, fino a quella di approvazione
dei regolamenti organici di cui all'art. 25 della stessa legge, la nomina alla
qualifica di "dirigente" e il passaggio alle qualifiche superiori sono
effettuati, secondo le norme previste nei preesistenti ordinamenti per il
conferimento delle qualifiche ad esse corrispondenti in base alle tabelle di cui
all'allegato 6, nel limite dei posti risultanti dalla differenza fra le
dotazioni organiche complessive di ciascuna qualifica ed il numero dei
dipendenti che già rivestono la qualifica da conferire, esclusi quelli che, in
base ai predetti ordinamenti, non ricoprivano posti nell'organico di tali
qualifiche.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, i posti disponibili
per il conferimento della qualifica di "dirigente" sono riservati ai
dipendenti che per la progressione nella carriera abbiano superato gli esami
previsti dalle preesistenti norme regolamentari, già indetti alla data di
pubblicazione del decreto di cui al primo comma, o che siano stati promossi alla
qualifica di appartenenza, nell'ambito dell'organico predeterminato della
qualifica stessa, a seguito di scrutinio per merito comparativo.
Ai predetti
dipendenti, successivamente all'approvazione dei regolamenti organici e per un
triennio dalla data di scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 25
della legge 20 marzo 1975, n. 70, è riservata un'aliquota dei posti disponibili
nella qualifica di "dirigente" da conferire con le modalità di cui al
primo comma del presente articolo, pari all'80 per cento per il primo anno e
comunque nella prima attuazione dei regolamenti stessi. Tale aliquota è ridotta
al 60 per cento e al 40 per cento rispettivamente per il secondo ed il terzo
anno.
Gli altri posti vacanti sono conferiti mediante i concorsi previsti
dall'art. 10 del presente accordo, ai quali potranno partecipare anche i
dipendenti di cui al secondo comma.
Ai fini del conferimento delle qualifiche di
"dirigente superiore" e di "dirigente generale", resta ferma
la scrutinabilità del personale che alla data di approvazione dei regolamenti
organici abbia maturato l'anzianità necessaria per la promozione alle
corrispondenti qualifiche del preesistente ordinamento.
Art. 44 - Personale dei ruoli transitori
Al personale appartenente a ruoli speciali transitori è attribuita con
effetto dal 19 ottobre 1973 la qualifica spettante ai sensi del precedente art.
35 ai dipendenti dei ruoli ordinari con posizione giuridica od economica
equiparabile.
A decorrere dal 30 dicembre 1975 al suddetto personale spetta il trattamento
economico secondo le norme del presente accordo.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, al personale cui sono conferite
qualifiche non dirigenziali spetta lo stipendio che, in base alle tabelle di
attribuzione delle classi di stipendio di cui all'allegato 7, compete ai
dipendenti dei ruoli ordinari del preesistente ordinamento ad esso
economicamente equiparati.
La determinazione dello stipendio spettante ai dipendenti dei ruoli speciali
ai quali nel precedente ordinamento competeva un trattamento intermedio fra
quelli corrispondenti a due successive qualifiche dei ruoli ordinari è
effettuata:
attribuendo la classe di stipendio spettante, nel nuovo ordinamento,
al personale dei ruoli ordinari della stessa categoria che apparteneva alla meno
elevata delle precedenti due qualifiche;
maggiorando tale importo - mediante attribuzione del necessario numero di
aumenti biennali - di una somma tale che il nuovo stipendio risulti intermedio
fra gli stipendi spettanti nel nuovo ordinamento, al personale dei ruoli
ordinari appartenente alle anzidette due qualifiche nella stessa proporzione in
cui risultava intermedio nel precedente ordinamento. Tali aumenti biennali sono
riassorbiti con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 27.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 39 il servizio prestato nei ruoli
speciali transitori è valutato secondo la corrispondenza con le categorie del
personale dei ruoli ordinari risultante dai preesistenti ordinamenti alla data
di entrata in vigore del presente accordo.
Art. 45 - Assegno temporaneo
Per il
periodo intercorrente tra il 19 ottobre 1973 ed il 29 dicembre 1975 è
corrisposto al personale - a saldo di ogni miglioramento economico per lo stesso
periodo e fatti salvi i conguagli per le nuove misure dell'indennità
integrativa speciale che sostituiscono, ai sensi della legge 31 luglio 1975, n.
364, quelle effettivamente liquidate dal 19 luglio 1975, nonché i miglioramenti
economici spettanti per lo stesso periodo in applicazione di norme di legge o
regolamenti - un assegno temporaneo mensile corrispondente all'importo di L.
15.000 per ogni mese di servizio retribuito, da considerare al netto dei soli
contributi previdenziali e assistenziali.
L'assegno anzidetto è utile - nella
misura mensile lorda di L. 15.000 - ai fini del trattamento di quiescenza,
nonché, per quanto concerne il trattamento pensionistico, ai fini
dell'applicazione delle norme che ne prevedano l'adeguamento alle retribuzioni
del personale in servizio.
Le competenze di cui ai precedenti commi sono
corrisposte in due quote di uguale importo, la seconda delle quali è erogata
nel mese di gennaio 1977.
Le somme eventualmente corrisposte a titolo di acconti mensili per i futuri
miglioramenti e di indennità integrativa speciale in data anteriore al 30
dicembre 1975, che non siano state già assoggettate a contribuzione per le
assicurazioni sociali, saranno regolarizzate agli effetti contributivi con oneri
a carico degli enti.
Art. 46 - Conservazione dei trattamenti di miglior favore
Qualora il trattamento economico da attribuirsi ai sensi dei precedenti
articoli 38 e 39, comprensivo delle quote di aggiunta di famiglia e
dell'indennità integrativa speciale, dovesse risultare alla data di entrata in
vigore del presente accordo complessivamente inferiore a quello in precedenza
goduto - escludendo dal computo i compensi per prestazioni di lavoro
straordinario, anche se forfettizzati, le indennità di trasferta, le quote di
ripartizione degli onorari professionali e ogni altro emolumento avente
carattere di aleatorietà nonché l'assegno temporaneo di cui al precedente art.
45 - l'eccedenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con
un terzo dei futuri incrementi di stipendio a qualsiasi titoli spettanti.
Per le
materie non disciplinate direttamente dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, o dal
presente accordo, sono conservate dal personale che ne fruisca alla data di
entrata in vigore dell'accordo stesso le posizioni giuridiche acquisite in
applicazione di atti deliberativi approvati, nei casi previsti dalla legge,
dagli organi di vigilanza.
Per posizioni giuridiche acquisite devono intendersi
quelle già in concreto raggiunte alla data di pubblicazione del decreto di
approvazione del presente accordo, con esclusione delle semplici aspettative di
diritti o interessi conseguibili in forza dei preesistenti ordinamenti.
Art. 47 - Personale in servizio con rapporti a tempo determinato più volte rinnovati o ad orario ridotto
Il personale assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 con rapporto d'impiego
a termine, prorogato per più di una volta o per un tempo superiore alla durata
del rapporto iniziale, è mantenuto in servizio a tempo indeterminato. La
posizione dei singoli interessati sarà definita in conformità all'art. 43
della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Alla stessa stregua sarà definita la posizione dei dipendenti vincolati con
rapporto d'impiego ad orario ridotto, con possibilità di opzione ai fini del
mantenimento in servizio a 40 ore settimanali di lavoro, compatibilmente con le
esigenze funzionali degli enti interessati.
Lo stipendio del personale di cui al
precedente comma è ridotto in proporzione al minore orario di servizio. Le
quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale sono
corrisposte in misura intera, ferme restando le incompatibilità previste da
norme di legge.
Per il rapporto ad orario ridotto si applicano le norme in
materia di stato giuridico del personale ad orario pieno, salvi gli istituti per
i quali siano previste disposizioni incompatibili con la peculiarità del
rapporto d'impiego, che saranno disciplinate con apposito regolamento.
Art. 48 - Regolamenti organici
Al fine di pervenire ad una effettiva uniformazione degli ordinamenti del personale, gli enti, nell'emanare o modificare i regolamenti organici ai sensi dell'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70, devono attenersi ai principi informativi di cui all'allegato 9.
I problemi che dovessero insorgere per l'inquadramento nel ruolo tecnico, nel
ruolo professionale e nel ruolo unico tecnico-professionale nei confronti di
particolari categorie di personale saranno definiti da ciascun ente in
conformità alle conclusioni di apposita commissione unica nazionale con la
partecipazione di rappresentanti dell'ente interessato, dei Ministeri vigilanti
e delle Confederazioni sindacali di cui all'art. 28 della legge 20 marzo 1975,
n. 70. In sede di approvazione del presente accordo sarà provveduto a
disciplinare la nomina e il funzionamento della commissione medesima.
Le norme di
attuazione dell'art. 17 della L. 20 marzo 1975, n. 70 in materia di anticipata
attribuzione delle classi di stipendio saranno stabilite con il successivo
accordo sindacale.
Le modalità per la copertura dei posti che risulteranno
disponibili a seguito della determinazione delle nuove dotazioni organiche in
conformità all'art. 14 del presente accordo saranno stabilite con la
deliberazione da adottare a norma dell'art. 25 della citata legge n. 70.
L'accantonamento dei posti nelle qualifiche dei singoli ruoli, ai sensi
dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed
integrazioni, sarà effettuato, per i dirigenti, nelle qualifiche di
"collaboratore" e "collaboratore tecnico", in proporzione
alle rispettive dotazioni tecniche organiche.
Per i benefici di natura
assistenziale in favore dei dipendenti in servizio o in quiescenza e dei loro
congiunti, la materia resta disciplinata in conformità ai criteri in vigore
presso singoli enti, in attesa di pervenire a criteri uniformi con apposite
norme da adottarsi da parte degli enti medesimi, d'intesa con le organizzazioni
sindacali di categoria e sulla base dei migliori trattamenti in atto, entro il
periodo di validità del presente accordo.
Le misure del trattamento di missione e di trasferimento, dell'equo indennizzo e dei compensi per lavoro straordinario nonché i limiti previsti dall'art. 8, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70 e la disposizione di cui al quarto comma dello stssso art. 8, concernente la durata dell'orario di lavoro, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno successivo, ove si rendano necessarie istruzioni per l'attuazione.
Art. 51 - Rapporti di lavoro esclusi dalla disciplina dell'accordo
Le disposizioni del presente accordo non si applicano ai dipendenti con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi di diritto privato e instaurato per lo svolgimento di attività privatistiche dell'ente o per servizi di istituto del tutto peculiari che non consentano di ricondurre la disciplina a quella del rapporto di pubblico impiego di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Capitolo IV
Disposizioni relative alla commissione del personale e alla commissione di disciplina
Art. 52 - Commissione del personale
La commissione del personale è
così composta:
dal presidente dell'ente, con funzioni di presidente;
dal
direttore generale dell'ente;
da quattro dipendenti di livello dirigenziale più
elevato, compreso il dirigente dei servizi del personale, nominati dal
presidente dell'ente;
da cinque dipendenti eletti dal personale con rapporto d'impiego a tempo
indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni;
dal segretario, nominato dal direttore generale.
Per ciascun membro e per il segretario è previsto un supplente.
Per gli enti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 settembre 1975, per gli enti federati per legge e per quelli le cui
dotazioni organiche di personale non superano comunque le 200 unità, può
prevedersi, caso per caso, una diversa e più ristretta composizione della
commissione.
Gli altri enti, se classificati, nella 4ª e nella 6ª categoria di cui alla
tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, possono comunque prevedere una
diversa composizione della commissione stessa, fermo restando il numero dei
membri.
L'elezione dei rappresentanti del personale è effettuata a scrutinio di
lista con il sistema proporzionale e utilizzazione dei resti. Alla lista che
consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei posti.
Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il 5 per cento dei dipendenti
aventi diritto al voto.
Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni
sono stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali.
La durata in carica della commissione è fissata in 4 anni.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno due terzi
dei membri della commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti e a parità di voti prevale quello del presidente.
Art. 53 - Commissione di disciplina
La commissione di disciplina è così composta:
dal direttore generale dell'ente, con funzioni di presidente;
da cinque dipendenti di livello dirigenziale più elevato, nominati dal
presidente dell'ente;
da cinque dipendenti eletti dal personale con ralporto d'impiego a tempo
indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni;
dal segretario, nominato dal direttore generale.
Per ciascun membro della commissione e per il segretario è previsto un
supplente.
Per gli enti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 settembre 1975, per gli enti federati per legge e per quelli le cui
dotazioni organiche di personale non superino comunque le 200 unità, può
prevedersi, caso per caso, una diversa e più ristretta composizione della
commissione. Gli altri enti, se classificati nella 4ª e nella 6ª categoria di cui alla
tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, possono comunque prevedere una
diversa composizione della commissione stessa, fermo restando il numero dei
membri.
L'elezione dei rappresentanti del personale è effettuata a scrutinio di
lista con il sistema proporzionale e utilizzazione dei resti. Alla lista che
consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei posti.
Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il 5 per cento dei dipendenti
aventi diritto al voto.
Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni
sono stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali.
La durata della commissione è fissata in 4 anni.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tutti i membri
(titolari o supplenti). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti.
Il componente della commissione che, senza motivo giustificato, non
intervenga alle riunioni per più di tre volte, è dichiarato decaduto dalla
nomina e sarà sostituito secondo le norme previste in via generale nel presente
articolo per la nomina dei membri della commissione stessa.
Capitolo V
Disposizioni in materia di libertà di opinione e di diritti sindacali
Ai dipendenti degli enti pubblici destinatari del presente accordo si applicano, in quanto estensibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, 6, 8, 9, 10 e 11 ai titoli II e III e gli articoli 28, 29, 30 e 31, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 20 maggio 1970, n. 300 con gli adattamenti e le integrazioni previste dagli articoli che seguono.
Le specifiche unità nel cui ambito possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali saranno determinate dai singoli enti, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, in sede di attuazione dell'art. 25, comma secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Sono
dirigenti sindacali i componenti degli organi direttivi ed esecutivi previsti
dagli statuti delle singole organizzazioni alle quali aderiscono le
rappresentanze sindacali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Lo statuto delle organizzazioni sindacali i nomi dei dirigenti di cui al
precedente comma e le successive variazioni devono essere tempestivamente
comunicati all'amministrazione ai fini della titolarità dei diritti sindacali
attribuiti dalla legge e dal presente accordo.
I dirigenti sindacali di cui al primo comma:
a) non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti
quando sono esonerati, per l'esercizio delle loro funzioni, dal lavoro
d'ufficio;
b) durante il periodo di mandato sindacale conservano tutti i diritti e le
aspettative a contenuto giuridico ed economico connessi alla qualifica
rivestita;
c) non possono essere trasferiti dall'unità funzionale di
appartenenza senza nulla osta della propria organizzazione sindacale di
categoria (provinciale, regionale o nazionale, in relazione al corrispondente
livello del dirigente interessato) e fino ad un anno dopo la cessazione del
mandato.
Sia il trasferimento che l'eventuale opposizione devono essere adeguatamente
motivati.
I dirigenti sindacali di cui al precedente articolo possono, su
richiesta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, essere collocati in
congedo sindacale per l'intera durata del mandato.
Il numero dei dipendenti da collocare in congedo per ciascuna delle
organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo è così fissato
cumulativamente per tutti gli enti contemplati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70:
1) fino ad un massimo di 7 dirigenti, per incarichi sindacali nazionali;
2) un dirigente per ogni 5000 dipendenti in servizio o frazione di 5000, per
ciascuna regione, in base all'organico complessivo degli enti di cui
all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unità produttive
della regione;
3) un dirigente per ogni 3000 dipendenti in servizio o frazione di 3000, per
ciascuna provincia, in base all'organico complessivo degli enti di cui
all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unità produttive
della provincia.
Ai dirigenti sindacali indicati da ciascuna rappresentanza sindacale sono
concessi, per ciascuna unità funzionale, permessi orari nei limiti complessivi
appresso indicati:
fino a 40 dipendenti | 1 ora settimanale |
da 41 a 80 dipendenti | 2 ore settimanali |
da 81 a 150 dipendenti | 3 ore settimanali |
da 151 a 300 dipendenti | 8 ore settimanali |
da 301 a 500 dipendenti | 12 ore settimanali |
da 501 a 800 dipendenti | 16 ore settimanali |
da 801 a 1000 dipendenti | 24 ore settimanali |
da 1001 a 1200 dipendenti | 27 ore settimanali |
da 1201 a 1400 dipendenti | 30 ore settimanali |
da 1401 a 1600 dipendenti | 33 ore settimanali |
da 1601 a 1800 dipendenti | 36 ore settimanali |
da 1801 a 2000 dipendenti | 40 ore settimanali |
da 2001 a 2500 dipendenti | 45 ore settimanali |
da 2501 a 3000 dipendenti | 50 ore settimanali |
da 3001 a 3500 dipendenti | 55 ore settimanali |
da 3501 a 4000 dipendenti | 60 ore settimanali |
oltre 4000 dipendenti | 70 ore settimanali |
I dirigenti che hanno facoltà di fruire dei permessi di cui al precedente
comma non possono essere in numero superiore ad un terzo delle ore previste per
ciascuna unità funzionale, con arrotondamento all'unità dell'eventuale
frazione. Per le unità funzionali che occupano fino a 150 dipendenti, il numero
massimo dei suddetti dirigenti è pari al numero delle ore settimanali
spettanti.
I permessi orari sono altresì concessi ai dirigenti degli organi di
coordinamento (sindacati nazionali aziendali) previsti dall'art. 19, ultimo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella misura del 50 per cento dei
limiti di cui al terzo comma, per gli enti con non più di 4000 dipendenti. Per
gli altri enti i permessi - che non possono in ogni caso eccedere 160 ore
settimanali - sono stabiliti d'intesa tra le singole amministrazioni e i
predetti organi di coordinamento.
Ai dirigenti sindacali e agli altri lavoratori eletti o designati a
partecipare a trattative, convegni, riunioni riguardanti problemi di interesse
sindacale sono concessi altresì, per ciascuna rappresentanza sindacale,
permessi retribuiti e non retribuiti in misura, rispettivamente, non superiore a
20 ed a 40 giorni l'anno.
Le organizzazioni sindacali devono comunicare
all'amministrazione i nomi dei dipendenti interessati nonché i periodi in cui i
permessi sono fruiti.
I
dipendenti hanno diritto a riunirsi in assemblea, nei locali concordati con
l'amministrazione, fuori dell'ora rio di lavoro nonché, nei limiti di 30 ore
annue, durante l'orario medesimo con diritto alla normale retribuzione. La
rilevazione delle ore di assenza dal servizio per partecipare alle assemblee
sarà annotata sui fogli di presenza.
Le riunioni, che possono riguardare la
generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o
congiuntamente dalle rappresentanze sindacali dell'ente con ordine del giorno su
materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza
delle convocazioni preventivamente comunicate all'amministrazione.
Alle assemblee
possono partecipare dirigenti delle federazioni e delle confederazioni sindacali
dei lavoratori che non siano dipendenti dell'ente.
Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee
il funzionamento dei servizi essenziali e la salvaguardia dei beni patrimoniali
dell'ente devono essere concordate tra le organizzazioni sindacali aziendali e
l'amministrazione.
Art. 59 - Contributi sindacali
I contributi sindacali, nella
misura e con le modalità stabilite da ciascuna federazione nazionale di
categoria, sono trattenuti a cura degli enti e da questi versati alla
federazione designata dal lavoratore con propria delega.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio e fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata conferita. La delega
stessa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non sia
revocata mediante richiesta scritta da inviarsi entro il 31 ottobre sia
all'organizzazione sindacale competente sia all'ente di appartenenza.
Capitolo VI
Disposizioni particolari per il personale degli enti di ricerca scientifica e di sperimentazione
Il personale degli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione è
inquadrato in due ruoli:
a) ruolo amministrativo;
b) ruolo tecnico-professionale di cui all'art.38
della legge 20 marzo 1975, n.70.
Appartengono al ruolo amministrativo, ai sensi
dell'art 15, comma secondo, della suddetta legge, i dipendenti "che
esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e
contabili".
Appartengono al ruolo tecnico-professionale:
i dipendenti "che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di
assistenza tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, di operatore tecnico e
di operaio", ai sensi dell'art. 15, comma terzo, della legge n. 70;
i dipendenti che svolgono le attività previste dall'ultimo comma dell'art.
15 della citata legge n. 70;
i ricercatori dei suddetti enti, ai sensi dell'art. 38, comma secondo, della
stessa legge.
Il ruolo amministrativo si articola nelle qualifiche previste dalla legge 20
marzo 1975, n. 70, le cui mansioni sono stabilite nell'unita declaratoria (allegato
1).
Il ruolo tecnico-professionale si articola nelle qualifiche di
"collaboratore tecnico-professionale", "assistente
tecnico-professionale", "operatore tecnico-professionale" e
"agente tecnico-professionale", le cui mansioni sono stabilite
nell'unita declaratoria (allegato 10).
Per l'accesso alle qualifiche del ruolo tecnico-professionalè si applicano
le disposizioni di cui all'art. 16, comma quarto, della legge n. 70.
Art. 62 - Requisiti per l'assunzione alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale
Per le assunzioni alla qualifica di "collaboratore
tecnico-professionale", i regolamenti organici devono prevedere, oltre ai
requisiti generali, anche quello dell'anzianità di laurea non inferiore a due anni,
congiunta a documentata esperienza nel campo tecnico professionale inerente
all'attività di ricerca prevista per i posti da ricoprire.
La partecipazione con profitto ai corsi di formazione professionale
propedeutici ai concorsi di cui all'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70
equivale al requisito di esperienza di cui al precedente comma.
Art. 63 - Incarichi di dirigenza e di coordinamento
I dipendenti appartenenti alla qualifica più elevata del ruolo
tecnico-professionale, definito ai sensi dell'art 38 della legge n. 70, possono
essere incaricati dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del
personale, ad esercitare funzioni di dirigenza tutte le volte che, per
particolari uffici, sia ritenuto opportuno utilizzare la loro competenza
professionale.
Ai dipendenti delle due più elevate qualifiche del ruolo
tecnico-professionale possono essere attribuiti incarichi di coordinamento, in
conformità a quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 8.
Art. 64 - Congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica
Al personale appartenente al ruolo tecnico-professionale possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica presso gli istituti o laboratori esteri, secondo le norme previste per gli assistenti ordinari universitari.
Art. 65 - Consultazione del personale
I componenti della commissione di cui all'art. 39 della legge 20 marzo 1975,
n. 70 sono eletti dal personale appartenente al ruolo tecnico-professionale fra
i dipendenti che rivestono la qualifica di "collaboratore
tecnico-professionale" o di "assistente tecnico-professionale".
Il numero dei componenti della commissione e le modalità per l'elezione
degli stessi sono determinati dal regolamento organico, in rapporto alle
peculiari caratteristiche di ciascun ente.
Non possono far parte della
commissione i dipendenti membri del consiglio di amministrazione o degli altri
organi deliberanti degli enti, della commissione del personale e della
commissione di disciplina.
Art. 66 - Trattamento economico del personale del ruolo tecnico-professionale
Il trattamento economico del personale appartenente al ruolo tecnico-professionale, ivi compresa la determinazione delle classi di stipendio e gli aumenti biennali, è, per le qualifiche di "collaboratore tecnico-professionale" e di "assistente tecnico-professionale" quello previsto dal presente accordo rispettivamente per la prima e la seconda qualifica del ruolo professionale e, per le qualifiche di "operatore" e di "agente", quello previsto per le corrispondenti qulifiche del ruolo tecnico.Ai dipendenti cui siano conferiti incarichi di coordinamento o di dirigenza si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 29.
I provvedimenti di comando previsti dall'art. 40 della legge 20 marzo 1975,
n. 70 sono disposti dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del
personale, anche per motivi di qualificazione o diversificazione scientifica,
previo consenso del dipendente e senza pregiudizio della professionalità
acquisita.
Al personale comandato, oltre al normale trattamento economico, compete - se
ne ricorrono i presupposti - il trattamento di missione di cul alle annesse
norme (allegato 3) quando la durata del comando non superi un anno, ovvero il
trattamento di trasferimento di cui alle unite norme (allegato 4) quando la
durata del comando superi un anno.
Art. 68 - Competenze e onorari
Ai dipendenti del ruolo tecnico-professionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, per quanto concerne la ripartizione delle competenze e degli onorari previsti dall'art. 26, comma quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta dal dipendente
nell'esecuzione del rapporto d'impiego, sempre che l'attività inventiva sia
prevista come oggetto del rapporto stesso ed a tale scopo retribuita,
appartengono all'ente, salvo il diritto spettante all'inventore di essere
riconosciuto l'autore.
All'inventore spetta altresì un equo premio da determinarsi in relazione
all'importanza dell'invenzione stessa, avuto riguardo anche alla sua
utilizzazione industriale.
I regolamenti organici degli enti devono stabilire
specifiche norme per la determinazione dell'equo premio e le modalità di
corresponsione dello stesso.
Per quanto non contemplato nella presente norma, si applicano le disposizioni
previste dal regio decreto 23 giugno 1939, n. 1127, e successive norme
aggiuntive e modificatrici.
Art. 70 - Personale a contratto
Il contingente del personale da assumere a contratto ai sensi dell'art. 36,
commi primo e secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70 è determinato dal
consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, nei limiti
del 5 per cento della dotazione organica complessiva di ciascun ente.
Al personale di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili
con la particolare natura del rapporto, le norme relative allo stato giuridico
dei dipendenti appartenenti al ruolo tecnico-professionale.
Il trattamento economico del personale a contratto è stabilito dal consiglio
di amministrazione, sentita la commissione del personale, ed è equiparato,
secondo la qualificazione professionale del personale da assumere, ad uno dei
livelli di stipendio in cui si articola il trattamento economico delle due più
elevate qualifiche del ruolo tecnico-professionale.
Art. 71 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
I regolamenti organici degli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica devono stabilire, in conformità alle leggi vigenti, specifiche norme per la protezione sanitaria del personale, la sicurezza sul lavoro e contro la nocività dei vari tipi di attività nonché norme per l'addestramento e l'informazione del personale in materia.Per il personale esposto ai rischi da radiazioni ionizzanti devono essere istituiti, nei modi e nelle forme determinati nei regolamenti degli enti suddetti, appositi libretti personali, di cui i diretti interessati possono prendere in qualsiasi momento visione, contenenti una sistematica registrazione dei dati sanitari ed ambientali concernenti l'attività lavorativa.I regolamenti stessi devono prevedere misure per assicurare l'applicazione delle suddette norme presso tutte le sedi di lavoro dei dipendenti esposti ai citati rischi.
Capitolo VII
Termine di efficacia dell'accordo
Il presente accordo scade al termine del triennio decorrente dal 30 dicembre 1975.
DECLARATORIA DELLE MANSIONI
Ruolo amministrativo
Ai sensi dell'art. 15, comma
secondo, della legge n. 70, appartengono a tale ruolo "i dipendenti che
esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e
contabili". Nell'ambito dell'amministrazione attiva dell'ente, gli
interessati collaborano ai fini della formazione della volontà dei competenti
soggetti di potestà pubblica attraverso l'emanazione di provvedimenti rivolti
all'attuazione dei fini istituzionali, nonché - nei limiti previsti - alla
manifestazione della volontà così espressa.
Nell'ambito delle qualifiche uniche funzionali previste dalla legge, i
dipendenti che vi sono inquadrati svolgono i compiti previsti dall'ordinamento
dell'ente, sulla base dei seguenti principi generali.
Qualifica di " commesso ".
Disimpegna mansioni che non richiedono
una particolare preparazione tecnico-pratica; esegue commissioni e provvede alla
distribuzione, allo smistamento e al trasporto di fascicoli, documenti,
materiale e oggetti vari d'ufficio; provvede al prelievo e all'inoltro della
corrispondenza; è preposto, salvo diversa organizzazione degli enti,
all'apertura e alla chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti;
regola il servizio, anche telefonico, di anticamera, nonché l'accesso del
pubblico negli uffici; cura l'ordine e la conservazione dei locali e delle
suppellettili di ufficio; disimpegna mansioni di manovra elementare di macchine
e apparecchiature.
Qualifica di " archivista dattilografo ".
Disimpegna mansioni esecutive che per loro natura non comportano particolari
valutazioni di merito; provvede alla classificazione, alla archiviazione e al
protocollo di atti, anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti; disimpegna
mansioni di stenografia e di dattilografia; compila documenti, secondo le
istruzioni dei superiori o applicando schemi predeterminati; disimpegna compiti
di collaborazione semplice di natura contabile, anche con l'ausilio delle
relative macchine; esegue il lavoro di sportello per la ricezione, la prima
verifica e la distribuzione dei documenti presentati e fornisce i relativi
chiarimenti.
Qualifica di " assistente ".
Svolge, anche a livello di sportello ed eventualmente mediante l'ausilio di
apparecchi terminali meccanografici o elettronici (che non richiedano
elaborazione autonoma) nonché di altre macchine, mansioni
tecnico-amministrativo-contabili che presuppongano un'applicazione concettuale e
una valutazione di merito dei casi concreti; disimpegna mansioni di segreteria e
di collaborazione rispetto all'attività istruttoria, di programmazione e di
studio, nonché di vigilanza ispettiva; può sovraintendere, nell'ambito delle
direttive ricevute, ad attività del settore cui è assegnato.
Qualifica di
" collaboratore ".
Svolge mansioni comportanti una autonoma elaborazione di atti preliminari,
istruttori ed esecutivi dei provvedimenti dell'amministrazione nell'ambito delle
direttive ricevute anche avvalendosi dell'opera di personale appartenente alle
qualifiche inferiori; disimpegna, in collaborazione con i funzionari dirigenti,
compiti di studio e di programmazione nonché compiti ispettivi di particolare
rilievo; sovraintende all'attività dei dipendenti del settore cui sia
eventualmente preposto.
Ruolo tecnico
Ai sensi dell'art. 15, comma terzo, della
legge n. 70, appartengono a tale ruolo "i dipendenti che esplicano funzioni
inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza, tecnica e sociale, meccanica e
meccanografica, di operatore tecnico e di operaio". I dipendenti del ruolo
tecnico contribuiscono, nell'ambito della organizzazione dell'ente, a fornire
gli elementi di giudizio ai competenti organi dell'amministrazione applicando
esclusivamente principi e metodi propri di scienze, arti o discipline tecniche.
Saranno comunque inquadrati nel ruolo tecnico coloro che svolgono compiti di
natura tecnico-professionale e che non abbiano i requisiti per la nomina nel
ruolo professionale. Sarà altresì inquadrato nel ruolo tecnico il personale
appartenente ai ruoli delle comunità (educative, convitti, case di riposo,
centri di rieducazione, ecc.) di proprietà degli enti, non addetto a compiti
amministrativi e non rientranti nei profili del ruolo professionale.
Qualifica di
" agente tecnico ".
Svolge attività che richiedono una normale
capacità nella qualificazione professionale di mestiere anche con l'uso di
macchine che richiedano manovra elementare; è addetto alla conduzione di
veicoli be/o alla piccola manutenzione degli stessi.
Profili esemplificativi:
autista; operaio comune o generico; operaio qualificato, quando tale
denominazione è riferita nel preesistente ordinamento a personale che svolge
mansioni che presuppongono una qualificazione professionale tecnica di grado
inferiore.
Qualifica di " operatore tecnico ".
Svolge mansioni che
richiedono una specifica capacità nella qualificazione professionale di
mestiere ovvero di meccanografia; è addetto alla conduzione, all'esercizio ed
all'impiego di macchine la cui utilizzazione non presupponga dirette valutazioni
di merito nei casi concreti.
Profili esemplificativi: operaio qualificato che non
rientri nei profili esemplificativi dell'agente tecnico; operaio specializzato; centralinista telefonico; addetto alla preparazione
dei supporti meccanografici di "input"; addetto al governo delle
unità periferiche annesse e connesse agli elaboratori elettronici;
disegnatore-lucidista; addetto alla operazione e alla piccola manutenzione di
impianti; tecnografo; infermiere generico.
Qualifica di " assistente tecnico ".
Svolge mansioni tecniche
specializzate che presuppongono, oltre a un'applicazione concettuale, una
valutazione di merito dei casi concreti; addetto al governo del sistema e delle
procedure di elaborazione meccanografica dei dati; può sovraintendere,
nell'ambito delle direttive ricevute, ad attività del settore cui è assegnato.
Profili esemplificativi: stenografo-resocontista, in possesso del prescritto
titolo di studio, addetto a compiti di rielaborazione e sintesi concettuale dei
testi stenografati; operatore addetto alla "consolle" degli
elaboratori elettronici e/o ad apparecchi terminali meccanografici che
richiedono elaborazioni autonome; operatore addetto al funzionamento di
impianti; disegnatore-progettista; assistente sociale con regolare diploma
professionale; interprete da e in lingue straniere; istitutoreassistente
regolarmente diplomato; programmatore di centro elettronico.
Qualifica di "
collaboratore tecnico ".
Svolge mansioni comportanti autonoma elaborazione
di tecniche e analisi di procedura, studio, progettazione, nonché vigilanza e
controllo di procedimenti tecnici anche avvalendosi dell'opera di personale
appartenente alle qualifiche inferiori; disimpegna, in collaborazione con i
funzionari dirigenti, compiti di studio e di programmazione; sovraintende
all'attività dei dipendenti del settore cui sia eventualmente preposto.Profili
esemplificativi: analista di centro elettronico; docente in psicologia o in
altre discipline universitarie.
Ruolo professionale
Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge n. 70 "appartengono al
ruolo professionale i dipendenti i quali nell'esercizio dell'attività svolta
nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono si assumono, a
norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per
svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi
professionali".
L'appartenente al ruolo professionale - in quanto tale
provvisto degli anzidetti requisiti previsti dalla legge e inserito
organicamente nella struttura operativa dell'ente - esercita in tale contesto
mansioni proprie della sua professione con piena autonomia nell'esercizio della
stessa, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla natura del rapporto di
pubblico impiego.
Dell'esercizio dell'eventuale mandato professionale conferitogli, il
dipendente appartenente al ruolo professionale risponde direttamente al legale
rappresentante dell'ente.
Dirigenza
Il dirigente sovraintende all'unità organica
ed ha la responsibilità degli atti relativi.
In particolare attende ai seguenti compiti: direzione di una struttura
organizzativa, governo del personale addetto, potestà decisoria in ordine alle
materie trattate nella sfera di competenza con l'assunzione delle relative
responsabilità; studi e ricerche; consulenza, progettazione e programmazione;
emanazione di direttive e di istruzioni di carattere generale o particolare
nella esplicazione dell'attività istituzionale; disposizioni per l'applicazione
di leggi e regolamenti; coordinamento, vigilanza e controllo al fine di assicurare la legalità,
l'imparzialità, l'efficienza, la produttività, la economicità e la
rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dell'ente; assicurare l'unità di indirizzo per la realizzazione dei programmi operativi
dell'ente, programmando e coordinando l'attività dei vari settori anche ai fini
della più razionale utilizzazione delle energie; partecipazione ad organi
collegiali, commissioni o comitati interni o esterni; rappresentanza, nei casi
previsti, dell'amministrazione.
Per "unità organica" - di cui all'art.
18, comma primo, della legge n. 70 - deve intendersi sia una struttura complessa
rivolta, secondo gli specifici ordinamenti dell'ente, alla realizzazione di
determinati fini istituzionali sia una struttura semplice per la
concretizzazione di studi e ricerche, di programmazione, di progettazione, di
rappresentanza e di consulenza, o di attività ispettiva, di controllo, di
coordinamento e di indirizzo sul funzionamento delle entità operative
dell'ente.
STIPENDI ANNUI LORDI
Vedi, ora, l'allegato 2 al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346.
TRATTAMENTO DI MISSIONE
Al personale inviato in missione in località distante almeno trenta chilometri dal centro abitato sede dell'ufficio - intendendosi per centro abitato anche la zona periferica - spetta un'indennità di trasferta nella misura di seguito indicata per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede:
dirigenti e prima qualifica professionale | L. 16.000 |
collaboratore amministrativo e tecnico assistente amministrativo e tecnico e seconda qualifica professionale |
L. 13.000 |
archivista dattilografo e operatore tecnico commesso e agente tecnico | L. 10.000 |
Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 30 chilometri le
indennità di trasferta di cui al primo comma sono ridotte di un terzo.
Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta
spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di
missione.
L'indennità di trasferta non compete per le missioni compiute:
a) in località distanti meno di 12 chilometri dall'edificio in cui ha sede
l'ufficio, collegate con questo da regolari mezzi di linea ovvero raggiunte
facendo uso di automezzo proprio o di servizio;
b) nella località di abituale dimora;
c) nell'ambito della circoscrizione o zona, quando la missione sia svolta
come normale servizio di istituto dal personale di vigilanza o di custodia.
L'indennità di trasferta è ridotta di un terzo, della metà e di due terzi
qualora il dipendente in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto,
alloggio e vitto gratuiti.
Al personale è data facoltà di chiedere il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo di seconda
categoria o, per i dirigenti e i funzionari della prima qualifica del ruolo
professionale nonché per gli altri dipendenti eventualmente al loro seguito, di
prima categoria. In tal caso l'indennità di trasferta è ridotta di un terzo.
Al dipendente in missione compete il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per i viaggi in ferrovia o su piroscafi per la classe di diritto
stabilita come segue: seconda classe per il personale appartenente alle
qualifiche di commesso e agente tecnico e prima classe per tutto il rimanente
personale.
Per i viaggi in ferrovia o su piroscafi spetta altresì il rimborso
dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in compartimento
singolo dal personale dirigente e della prima qualifica del ruolo professionale,
di un posto letto in compartimento doppio dal personale appartenente alle
qualifiche di collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico e
alla seconda qualifica del ruolo professionale. Per tutto il rimanente personale
è consentito il rimborso della spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta.
È
ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso.
Il rimborso della
spesa sostenuta per i viaggi spetta per quelli effettuati con altri servizi
pubblici o in aereo.
In tale ultimo caso è dovuto anche il rimborso delle spese
di un'assicurazione sulla vita nei limiti di un massimale ragguagliato allo
stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o
di invalidità permanente.
Qualora non sia esibita la documentazione relativa
alle spese di viaggio, il rimborso delle spese stesse è commisurato al costo
del viaggio nella classe più economica dei mezzi pubblici di linea con
esclusione dell'aereo.Al personale inviato in missione è consentito anche l'uso
del proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di una indennità di L. 60
al chilometro quale rimborso delle spese di viaggio.
Per le missioni all'estero - ferma restando la facoltà di cui al sesto comma
- l'indennità di trasferta compete nelle misure previste dal primo comma o, se
più favorevoli, in quelle vigenti per il personale civile dello Stato secondo
la seguente ripartizione:
gruppo 3: dirigente generale;
gruppo 4: altri dirigenti e prima qualifica del ruolo professionale;
gruppo 5: collaboratore e collaboratore tecnico;
gruppo 6: assistente, assistente tecnico e seconda qualifica professionale;
gruppo 7: archivista dattilografo e operatore tecnico;
gruppo 8: commesso e agente tecnico.
Al personale in servizio presso uffici all'estero, per le missioni svolte nel
Paese ove ha sede l'ufficio od in altro Paese estero, compete l'indennità di
trasferta prevista per il personale del Ministero degli affari esteri.
Le indennità connesse alla missione sono adeguate alle variazioni
percentuali dell'indice del costo della vita preso a base per la determinazione
dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e del commercio
relativa al trimestre in corso alla data di approvazione da parte del Consiglio
dei Ministri del presente accordo.
TRATTAMENTO DI TRASFERIMENTO
Al dipendente trasferito d'ufficio in altro comune è dovuto il trattamento
di viaggio e, per la durata di questo, il trattamento di missione.
Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal
dipendente, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente
stesso con esso convivente.Al dipendente trasferito spetta inoltre il rimborso
delle spese sostenute per la spedizione dei mobili e delle masserizie per non
oltre 40 quintali complessivi. Qualora il trasporto sia effettuato con mezzi
diversi dalla ferrovia o dal piroscafo, le spese per il trasporto dei mobili e
delle masserizie sono rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 al
quintale.
Le spese per l'imballaggio, la presa e resa a domicilio e per il carico e lo
scarico lungo l'itinerario dei mobili e delle masserizie sono rimborsate nella
misura di L. 5.000 al quintale.
Al personale trasferito spetta, per un minimo di 3 mesi ed un massimo di 6
mesi (prorogabili fino ad altri 6 mesi per sedi di disagiata residenza) in
relazione alle condizioni di effettivo disagio connesse al trasferimento,
un'indennità di prima sistemazione nelle misure di seguito indicate:
dirigente e
prima qualifica professionale: per il primo mese L. 500.000; per i mesi
successivi L. 350.000;
collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e
tecnico e seconda qualifica professionale: per il primo mese L. 400.000; per i
mesi successivi L. 300.000;
rimanenti qualifiche: per il primo mese L. 300.000; per i mesi successivi L.
250.000.
Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la
famiglia è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione di cui al
precedente comma salva la corresponsione dell'altra metà dopo l'avvenuto
trasferimento della famiglia purché compiuto entro un triennio dalla data di
decorrenza del provedimento di trasferimento.
Per le indennità connesse al trasferimento si applica l'ultimo comma delle
norme di cui all'allegato 3 dell'accordo.
Al personale trasferito presso uffici all'estero compete il trattamento di
trasferimento e quello di sede previsto per il personale del Ministero degli
affari esteri.
EQUO INDENNIZZO
Vedi, ora, l'allegato 4 al D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509
Tabella di equiparazione tra ruoli e categorie dei preesistenti ruoli e qualifiche e qualifiche del nuovo ordinamento
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Tabella di equiparazione tra le preesistenti qualifiche o posizioni funzionali e i nuovi livelli stipendiali
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TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE PREESISTENTI POSIZIONI GIURIDICHE O FUNZIONALI DEL PERSONALE APPARTENENTE AD ENTI PRIVI DI REGOLAMENTO ORGANICO E LE NUOVE QUALIFICHE
... omissis ...
pRINCIPI INFORMATORI DEI REGOLAMENTI ORGANICI DA EMANARE DAGLI ENTI ENTRO IL TERMINE DI 6 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE
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DECLARATORIA DELLE MANSIONI DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOL TECNICO-PROFESSIONALE
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