Legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi
Art.1.
Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale è corrisposta agli
assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di 180 giorni, un'indennità
giornaliera pari a quella che spetterebbe in caso di malattia comune ai
lavoratori, assistiti a domicilio e in costanza di rapporto di lavoro, dall'Ente
tenuto nei loro confronti.
Detta indennità, da corrispondere anche durante le domeniche e le
festività, non potrà comunque essere inferiore a lire 1.200 giornaliere e
continuerà ad essere erogata in tale misura minima, quando venga a cessare il
trattamento economico di cui al comma precedente, fino alla cessazione del
ricovero o della cura ambulatoriale. L'indennità è maggiorata per i familiari,
considerati a carico dei lavoratori assistiti secondo le disposizioni delle
leggi vigenti, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore
industria.
Ai familiari a carico degli assicurati, assistiti con ricovero in luogo di
cura o mediante cura ambulatoriale, l'indennità minima di lire 1.200
giornaliere è ridotta alla metà.
L'indennità predetta di ricovero o di cura ambulatoriale non è dovuta
nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore abbia diritto a percepire
dal datore di lavoro l'intera retribuzione.
Art.2.
Successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un
luogo di cura per tubercolosi spetta agli assicurati, colpiti da forma
tubercolare, per la durata di 24 mesi una indennità post-sanatoriale di lire
2.000 giornaliere, maggiorata di un importo pari a quello degli assegni
familiari del settore industria per ogni familiare a carico. Tale indennità non
è cumulabile con l'indennità giornaliera prevista dall'articolo precedente.
L'indennità post-sanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito
attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione, secondo
quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, è
ridotta alla metà per i familiari a carico degli assicurati.
Art.3.
Agli assicurati fruenti di prestazioni antitubercolari sanitarie od
economiche nel corso del mese di dicembre, è corrisposto per le feste natalizie
un assegno speciale nelle seguenti misure:
lire 25.000 più lire 3.000 di maggiorazione per ogni familiare a carico,
agli assistiti per assicurazione propria;
lire 15.000 agli assistiti in qualità di familiari a carico del
lavoratore assicurato.
Art.4.
Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a
domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente
articolo 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento
nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate. Tale
assegno è concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacità
di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno
della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno è
rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione. Ai
familiari a carico di età inferiore agli anni 15 l'assegno è concesso qualora
siano accertate minorazioni che rendano necessario un ulteriore trattamento a
titolo di cura o di sostentamento. Qualora nel corso di godimento dell'assegno
il minore compia il quindicesimo anno di età ai fini del rinnovo biennale della
concessione dell'assegno medesimo si applica il criterio di cui al comma
precedente. L'assegno non è cumulabile con la normale retribuzione continuativa
ed a tempo pieno né con i trattamenti di cui agli articoli l e 2 della presente
legge. L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla
cessazione del trattamento post-sanatoriale, previsto dall'articolo 2 della
presente legge, qualora la domanda sia presentata all'Istituto nazionale della
previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento
post-sanatoriale. Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il
predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre
dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Hanno diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio
dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli ex assistiti che, avendone i
requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito
dell'indennità post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge.
L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di
sostentamento previsto dal secondo comma del presente articolo è effettuato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le procedure in atto
per l'accertamento dell'invalidità pensionabile. Per tale accertamento
l'Istituto nazionale della previdenza sociale può servirsi dei propri istituti
di cura o dei dispensari dipendenti dai concorsi provinciali.
Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
concernenti la concessione dell'assegno di cura o di sostentamento di cui ai
commi precedenti è ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli
assicurati nei termini e nei modi previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni. Le stesse norme si
applicano per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale.
Art.5.
I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto
assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini
dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennità
economiche in precedenza concesse a carico dello Stato e corrisposte loro dai
competenti organi del Servizio sanitario nazionale.
L'indennità di ricovero o di cura ambulatoriale nonché quella
post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalità, con la
stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli
assistiti in regime assicurativo e ciò a partire dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Al termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli
assistiti e con le stesse modalità dell'INPS, accertate dagli organi del
Servizio sanitario nazionale, un assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai
medesimi cittadini non abbienti di cui al primo comma, che usufruiscono di
prestazioni economiche nel corso del mese di dicembre, viene confermato un
assegno natalizio di L. 25.000.
Art.6.
I ricoveri di primo intervento in ospedale per tubercolosi debbono essere considerati urgenti in ogni caso e all'uopo saranno applicate le norme previste dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1968, n. 132.
Art.7.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, le prestazioni previste dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 197l.
Art.8.
I nuclei familiari, dei quali uno o più componenti sia stato ricoverato in luogo di cura per tubercolosi, hanno diritto alla attribuzione di 2 punti per l'assegnazione di alloggi popolari costruiti con spesa a totale carico dello Stato o della GESCAL.
Art.9.
Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti
pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi un numero di
dipendenti superiore a quindici unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai
lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di
dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, con
mansioni ed orario adeguati alle residue capacità lavorative.
La conservazione del posto, salvo che disposizioni piú favorevoli
regolino il rapporto di lavoro, non comporta riconoscimento di anzianità.
In caso di contestazione sull'inadeguatezza del reinserimento al lavoro
valgono le norme di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 che
prevedono il sopralluogo del collegio sanitario provinciale.
Art.10.
È istituita la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi per:
a) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di età figli
di tubercolotici o coabitanti in nuclei familiari di ammalati o ex ammalati di
tubercolosi;
b) i soggetti cutinegativi, figli del personale di assistenza in servizio
presso gli ospedali sanatoriali;
c) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di età, che
si trovano in zone depresse ad alta morbosità tubercolare;
d) i soggetti cutinegativi, addetti ad ospedali, cliniche ed ospedali
psichiatrici;
e) gli studenti di medicina, cutinegativi, all'atto della loro iscrizione
alle università;
f) i soldati, cutinegativi, all'atto dell'arruolamento.
Il Ministero della sanità provvede all'organizzazione relativa ai servizi
per la vaccinazione.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede
con 2 miliardi annui di lire conferiti al Ministero della sanità dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale che preleva la somma dal gettito dei
contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge su
proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il lavoro e
la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalità per
l'esecuzione della vaccinazione contro la tubercolosi.
Art.11.
All'onere di lire 8 miliardi, derivante allo Stato dall'applicazione del
precedente articolo 5, si provvede, per l'anno finanziario 197l, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.