Legge 6 agosto 1975, n. 419.
Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi
Art.1.
Alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione obbligatoria contro
la tubercolosi hanno diritto, per sé e per i componenti la propria famiglia, i
titolari di pensioni o rendite di cui ai punti 1 e 3 dell'articolo 1 della legge
4 agosto 1955, n. 692, sempreché l'assistenza stessa non spetti per altro
titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della
famiglia.
Art.2.
Ai fini del trattamento per la tubercolosi sono considerati componenti il nucleo
familiare assistibile:
a) il coniuge;
b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, figli naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge;
c) i fratelli e le sorelle a carico;
d) i genitori e gli equiparati, il patrigno e la matrigna, le persone alle quali il capo famiglia fu affidato come esposto, tutti i viventi a carico, purché abbiano superato i 60 anni di età per l'uomo ed i 55 anni per la donna.
Il limite massimo di età è fissato per le persone di cui alle lettere b) e c) del precedente comma fino al 2l° anno di età.
Per le stesse persone di cui alle lettere b) e c) che siano regolarmente iscritte ad università o istituti universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori e universitari e, comunque, non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico del capo famiglia.
I limiti di età previsti dal presente articolo non si applicano nei confronti delle persone che risultino permanentemente inabili al lavoro.
Per i familiari indicati nel presente articolo le prestazioni economiche sono dovute sempreché gli stessi risultino a carico del capo famiglia.
Art.3.
I soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto
alle prestazioni sanitarie ed economiche quando all'atto della domanda possano
far valere almeno un anno di contribuzione.
Art.4.
A decorrere dal 1° gennaio 1975 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno,
l'indennità prevista dall'articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. l088,
nonché la indennità di cui all'articolo 2 della legge stessa sono aumentate
nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione
a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Per i familiari a carico degli assicurati nonché per i pensionati di cui all'articolo l della presente legge e loro familiari le anzidette indennità sono dovute in misura ridotta alla metà.
Art.5.
Agli assistiti sottoposti a cure ambulatoriali di durata non inferiore a
sessanta giorni e che durante il periodo di cura non abbiano svolto attività
lavorativa, spetta, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è
conclusa la cura per stabilizzazione o per guarigione clinica, una indennità
giornaliera pari all'indennità post-sanatoriale, d'importo e durata pari a
quella stabilita dall'articolo 2 della legge 14 dicembre 1970, n. l088.
Dopo il periodo di trattamento di cui al comma precedente agli assistiti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. l088, spetta l'assegno di cura o di sostentamento.
Art.6.
"Sostituisce i primi due commi e il quinto comma dell'art. 4, L. 14
dicembre 1970, n. 1088"
Art.7.
"Sostituisce con quattro commi il quarto comma dell'art. 4, L. 4 aprile
1952, n. 218"
Art.8.
Un rappresentante della commissione degenti partecipa, con parere consultivo, ai
consigli di amministrazione degli enti ospedalieri specializzati in tisiologia e
nelle malattie dell'apparato respiratorio.
Art.9.
"Aggiunge il punto 4 all'art. 9, L. 12 febbraio 1968, n. 132"
Art.10.
"Sostituisce l'art. 9, L. 14 dicembre 1970, n. 1088"
Art.11.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con
i contributi previsti per legge per l'assicurazione generale obbligatoria contro
la tubercolosi.