Legge 13 agosto 1984, n. 476.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 1984, n. 229.

Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università

 

Articolo 1.
(Modifica gli artt. 71, 73 e 75 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382).

Articolo 2.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Articolo 3.
I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all'articolo 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere costituiti con non più di cinque università e si attuano con atto convenzionale tra le stesse.
Le università sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti a sedi anche non consorziate.

Articolo 4.
Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.
È abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.