Legge 13 agosto 1984, n. 476.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 1984, n. 229.
Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università
Articolo 1.
(Modifica gli artt. 71, 73 e 75 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382).
Articolo 2.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a
domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il
periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le
condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Articolo 3.
I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all'articolo 68,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, possono essere costituiti con non più di cinque università e si attuano
con atto convenzionale tra le stesse.
Le università sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di
singoli docenti appartenenti a sedi anche non consorziate.
Articolo 4.
Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle
persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assegni di studio
corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e
successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del
trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica
nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle
province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.
È abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'articolo 4 della
legge 3 novembre 1982, n. 835.