L. 30 novembre 1989, n. 398.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1989, n. 291.
Norme in materia di borse di studio universitarie.
Art.1. Borse di studio universitarie.
1. Le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse
di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di
specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca,
per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di
perfezionamento all'estero.
Art.2. Borse di studio per la frequenza dei corsi di
perfezionamento e delle scuole di specializzazione.
1. Le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle
scuole di specializzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162, sono assegnate con decreto del rettore sulla base delle
graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione.
Art.3. Borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca.
[Articolo abrogato dall'art. 8, D.M. 30 aprile 1999, n. 224]
Art.4. Borse di studio per attività di ricerca
post-dottorato.
1. Nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 7, le università possono
conferire borse di studio ai laureati in possesso del titolo di dottore di
ricerca conseguito in Italia o all'estero per lo svolgimento di attività di
ricerca post-dottorato. Il conferimento avviene per programmi correlati alle
esigenze delle attività di ricerca svolte nelle strutture dell'ateneo.
2. Le modalità di conferimento e conferma delle borse e i limiti di età per
poterne usufruire sono stabiliti con decreto del rettore, previa deliberazione
del sanato accademico.
3. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori
straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di
tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.
4. I borsisti di cui al presente articolo possono partecipare, previa
autorizzazione, a progetti di ricerca, coerenti con i programmi di cui al comma
1, svolti anche all'estero presso enti di ricerca ed università.
5. Le borse di studio di cui al comma 1 hanno durata biennale, sono sottoposte a
conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili.
Art.5. Borse di studio per il perfezionamento all'estero.
1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di
corsi di perfezionamento all'estero si svolge per aree corrispondenti ai
comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale determinate dal senato
accademico.
2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di cittadinanza
italiana di età non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno
formale di attività di perfezionamento presso istituzioni estere ed
internazionali di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e
della durata.
3. Le modalità per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la
conferma delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle
istituzioni di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del rettore, previa
deliberazione del senato accademico.
4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori
straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di
tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.
Art.6. Norme comuni.
1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
2. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda
volta allo stesso titolo.
3. Alle borse di studio di cui alla presente legge si applica 1 articolo 79,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio
universitario nazionale, sono determinati la misura minima delle borse nonché i
limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire.
5. I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti
ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena
la decadenza della stessa.
6. Per le borse di studio previste dalla presente legge si applicano le
disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della
legge 13 agosto 1984, n. 476.
7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla
presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai
corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n.476.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di
carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art.7. Finanziamento delle borse.
[1.] (comma abrogato dall'art. 8, D.M. 30 aprile 1999, n. 224).
2. Le università possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con
finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata
del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con
enti o privati.
[3] (comma abrogato dall'art. 8, D.M. 30 aprile 1999, n. 224).
[4] (comma abrogato dall'art. 8, D.M. 30 aprile 1999, n. 224).
[5] (comma abrogato dall'art. 8, D.M. 30 aprile 1999, n. 224).
[6] (comma abrogato dall'art. 8, D.M. 30 aprile 1999, n. 224).
Art.8. Norme finali e abrogativa.
1. Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare
un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi
sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione
all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum può avvenire anche
in soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli iscritti delle
scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia fino alla data
di entrata in vigore della legge di attuazione delle direttive comunitarie in
materia di formazione a tempo pieno dei medici specialisti.
3. Sono abrogati gli articoli 75, 76, 77, 78, 79, commi primo, secondo e terzo;
80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché
l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.