Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2002)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2001, n. 301, S.O.
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Art.20. - Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time.
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, come
modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (aggiunge due periodi al comma 2 dell'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449);
b) (aggiunge il comma 2-bis all'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449);
c) (sostituisce il comma 3 dell'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449);
d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: "ivi comprese" fino
alla fine del periodo;
e) (aggiunge il comma 3-ter all'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449);
f) (sostituisce, con i commi 18 e 18-bis, il comma 18 dell'art. 39, L. 27
dicembre 1997, n. 449);
g) (aggiunge i commi 20-bis e 20-ter all'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449).
2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "Nell'ambito del medesimo comparto". Al medesimo articolo 33, il comma 2 è abrogato.
3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.
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