Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto
Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre
2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre
1999 per la parte economica (I Biennio).
Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente
CCNL, salvo diversa prescrizione del contratto. La stipula s’intende
avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei
soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui
agli artt. 47 e 48 del
D. Lgs. n. 165/2001.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e
automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla
data di stipulazione di cui al comma 2.
Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in
anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando
non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale
periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad
azioni conflittuali.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla
data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del
comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo
le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23
luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la
procedura dell’ art. 48 del D. Lgs. n.
165/2001.
In sede di rinnovo biennale per la determinazione dellaparte
economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo
di cui al comma precedente.