Art. 3 - Il contratto individuale di lavoro
- Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e
regolato dai contratti individuali secondo il presente contratto, le
disposizioni di legge e le normative dell’Unione Europea.
- Nel contratto di lavoro individuale, per il quale é richiesta la forma
scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) livello e profilo di assunzione, livello retributivo
iniziale;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione;
f) causale, tra quelle indicate nell’art.
20, e termine
finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
- Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
- In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell'art.
19, il
contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione
dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui allo
stesso art. 19.
- L'Ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro
individuale ai fini dell'assunzione, invita l'interessato a presentare entro
30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed
indicata nel bando di concorso, fatte salve le norme di semplificazione
amministrativa e di autocertificazione. Entro il medesimo termine
l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del
D. Lgs. n. 165/2001, ovvero a
presentare la dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione.
- Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva la
possibilità di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di
comprovato impedimento, l'Ente comunica di non poter dar luogo alla
stipulazione del contratto.
- Nelle ipotesi nelle quali è prevista la riammissione in servizio ai sensi
dell'art. 13 del DPR 411/76, il rapporto di lavoro si instaura nuovamente a
seguito della stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro, con
salvaguardia del livello e profilo acquisiti, nonché della corrispondente
retribuzione (ivi compresa la progressione economica) o, per i
ricercatori e tecnologi, della posizione stipendiale corrispondente all’anzianità
maturata e/o riconosciuta all’atto della cessazione dell’impiego.