Art. 14 - Altre aspettative
Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per volontariato e per
mandato sindacale restano disciplinate dalle vigenti disposizioni.
Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere il
collocamento in aspettativa senza assegni qualora l’ente non ritenga di
poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova
il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento
nella località in questione.
L’aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha
originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di
servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in
aspettativa.