Art. 13 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di
studio
- I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che
usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n.
398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza
assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.