Ai dipendenti sono concessi -
in aggiunta alle attività formative programmate dall’Ente - permessi
straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per
ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo
indeterminato presso ciascun Ente all’inizio di ogni anno, con
arrotondamento all’unità superiore.
I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi
destinati al conseguimento di titoli di studio universitari,
post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i
relativi esami.
Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami
e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al
lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3 % di cui al
comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di
priorità:
dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se
studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami
previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti
l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre
per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma
restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione
di cui alla lettera a);
dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si
trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la
precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi
di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore,
universitari o post-universitari.
Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5
sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i
dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto
allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine
decrescente di età.
Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti
interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il
certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di
partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.
In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati
vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il
dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi
per esami previsti dall’art. 8.