Il dipendente,
sulla base di apposita autocertificazione o documentazione, da presentare
con comunicazione tempestiva, può assentarsi nei seguenti casi:
documentata grave infermità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della
legge n. 53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del
convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice
risulti da certificazione anagrafica, fatto salvo quanto previsto in
alternativa dallo stesso comma 1, ultimo periodo: giorni tre all’anno;
partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove: giorni otto all'anno;
lutti per decesso del coniuge, parenti entro il secondo grado o affini
entro il primo grado o convivente purchè la stabile convivenza con il
lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica: giorni tre
per evento;
nascita dei figli o gravi motivi personali o familiari, debitamente
documentati anche mediante autocertificazione: giorni 3 all’anno. Il
dipendente, in alternativa, può fruire di n. 18 ore complessive di permesso
utilizzabili in modo frazionato. Le due modalità di fruizione dei permessi
non sono cumulabili.
Il dipendente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi
in occasione del matrimonio.
Le assenze dei commi 1 e 2 possono essere fruite cumulativamente nell'anno
solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità
di servizio.
Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione
esclusi i compensi per il lavoro straordinario e quelli legati all’effettiva
prestazione.
I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificato ed integrato dagli articoli 19 e
20 della legge n.
53/2000, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato
dai precedenti commi, non riducono le ferie e sono utili ai fini della
determinazione della tredicesima mensilità.
Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad
altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni normative.
Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991,
n.266,
nonchè dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per
le attività di protezione civile, gli Enti favoriscono la partecipazione
del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante
idonea articolazione degli orari di lavoro.