Art.18 – Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di
servizio
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica.
In tali periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art.
17, comma 9, lettera a).
Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente
da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui
all' art. 17, comma 9, lettera a), per tutti i periodi di conservazione
del posto, ai sensi del comma 1.
Restano ferme le disposizioni di cui al DPR n. 411/1976 ed al
DPR n.
509/1979per quanto concerne il procedimento previsto per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per
la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto
di lavoro in caso di inabilità permanente.
Nell’ipotesi in cui l’assenza si protragga oltre i periodi di
conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, l’Ente può valutare l’opportunità,
in base alle proprie esigenze organizzative, di non considerare
automaticamente risolto il rapporto di lavoro del dipendente, fermo
restando che tale ulteriore periodo non è valutabile ai fini giuridici ed
economici.
Trova applicazione l’art. 17, comma 3, in materia di assenze dovute a
terapie invalidanti.