Art. 55 – Accesso al IV livello

  1. Per le specifiche esigenze funzionali di cui all’art. 13, comma 3, lettera b), secondo capoverso del DPR n. 171/1991, la percentuale prevista per l’assunzione dall’esterno di collaboratore tecnico e funzionario di amministrazione - IV livello - è fissata per ciascuno dei profili interessati nella misura massima del 2% della rispettiva dotazione organica determinata in sede di programmazione del fabbisogno del personale.

 

art.prec. art.succ.