Art. 55 – Accesso al IV livello
- Per le specifiche esigenze funzionali di cui all’art. 13, comma
3,
lettera b), secondo capoverso del DPR n. 171/1991, la percentuale prevista
per l’assunzione dall’esterno di collaboratore tecnico e funzionario di
amministrazione - IV livello - è fissata per ciascuno dei profili
interessati nella misura massima del 2% della rispettiva dotazione organica
determinata in sede di programmazione del fabbisogno del personale.