Art. 56 – Accesso ai livelli di base

    1. Nel rispetto dell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, i posti disponibili nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale per l’accesso al livello di base di ciascun profilo del personale di cui alla presente sezione sono conferiti mediante concorsi pubblici nei quali il 40% della disponibilità complessiva è riservato al personale dipendente in possesso dei titolo di studio richiesto dal bando per l’accesso o appartenente a profilo per il quale è previsto il titolo di studio pari o immediatamente inferiore.
    1. Negli Enti con un numero di dipendenti in servizio nei livelli dal IV al IX superiore a 200 unità, la percentuale di cui al precedente comma 1 è fissata al 25%.

 

art.prec. art.succ.