Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il
numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dipendente è fissato in
numero pari a quello delle domeniche presenti nell'anno, indipendentemente
dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro.
Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo
settimanale deve essere fruito entro la settimana successiva, nel giorno
concordato con il responsabile della struttura.
Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
Restano ferme le particolari disposizioni contenute nelle intese con le
confessioni religiose diverse dalla cattolica.