Art. 6 - Ferie, festività del Santo Patrono e recupero
festività soppresse
- Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di
ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro
straordinario e quelle collegate ad effettive prestazioni di servizio.
- La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre
1977, n. 937.
- I dipendenti neoassunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di
ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
- Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni
di ferie previsti nel comma 2.
- In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque
giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie
spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26,
comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera
a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
- A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da
fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla
menzionata legge n. 937/77. E' altresì considerata giorno festivo la
ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
- Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie
è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La
frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli
effetti come mese intero.
- Il dipendente che ha usufruito delle assenze e permessi retribuiti di cui
all’art. 8 conserva il diritto alle ferie.
- Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà
luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel
comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, su richiesta
del dipendente, previa autorizzazione, tenuto conto delle esigenze di
servizio.
- Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare
le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie
dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti o della programmazione
delle ferie, in relazione alle richieste del dipendente, assicurando
comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2
settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per più di una
settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente
che non voglia usufruire delle ferie può chiedere di prestare servizio, ove
possibile, presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme
restando le mansioni del profilo e livello professionali di appartenenza. Si
fa salvo quanto previsto dall’art. 59.
- Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per
motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle
spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno
nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di
missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre
diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di
ferie non goduto.
- In caso di impossibilità di godere delle ferie nel corso dell'anno, le
ferie dovranno essere fruite entro il 31 agosto dell'anno successivo.
- Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni
o diano luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura del dipendente informare
tempestivamente l’Ente, per gli accertamenti del caso, producendo la
relativa documentazione sanitaria.
- Le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie
spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare. In tal caso la
fruizione delle ferie può avvenire anche in deroga ai termini di cui al
comma 12.
- Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal
rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle
stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.
- Al personale che presenti i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1,
delle legge 724/94, spettano ulteriori quindici giorni di ferie, non
frazionabili, per recupero biologico, nel rispetto delle disposizioni del D.
Lgs. n. 230/95.