Art. 9 - Congedi parentali
- Al personale dipendente si applicano le disposizioni in materia di tutela
e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.
Lgs. n.
151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art.
1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151.
- Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e
17
del D. Lgs. n. 151/2001 e nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso
decreto legislativo, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera
retribuzione fissa mensile, le quote di trattamento economico accessorio
fisse e ricorrenti, nonché il salario di produttività.
- In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di
astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto.
Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza
presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà
di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed
il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo
rientro a casa del figlio.
- Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto
dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o
in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente,
non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e
sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o
dannose per la salute.
- Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al terzo
anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’art.
47, comma 1, del D.
Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori
padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le
modalità di cui al precedente comma 4.
- I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di
fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che
ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi
di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o
della lavoratrice.
- Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal
lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, la
lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con
la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici
giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda
può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici
giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario
periodo di astensione.
- In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono
oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente
comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore
precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
- In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001
possono essere utilizzate anche dal padre.