Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari,
un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni,
in conformità a quanto disposto dall’articolo
4, commi 2, 3 e 4, della
legge n. 53/2000.
I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze
per malattia previste dagli articoli 17 e 18.