Art. 10 - Congedi per eventi e cause particolari

  1. Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall’articolo 4, commi 2, 3 e 4, della legge n. 53/2000.
  2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli articoli 17 e 18.
art.prec. art.succ.