Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia
formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le
esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze
personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità,
per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo
in due periodi.
I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in
considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del
periodo di comporto del dipendente.
La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamentetutelati da
specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni
contrattuali.