I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5
della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo
stesso Ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione
nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale dei
diversi profili in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
al 31 dicembre di ciascun anno.
Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati
ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’ente di
appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività
formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata
prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta
giorni prima dell’inizio delle attività formative, fatte salve diverse,
motivate ragioni che abbiano impedito la presentazione della domanda entro
il predetto termine.
Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei
limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
L’Ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando
ricorrono le seguenti condizioni:
- il periodo previsto di assenza superi la durata di 11
mesi consecutivi;
- non sia oggettivamente possibile assicurare la
regolarità e la funzionalità dei servizi.
Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse
formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa
determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non
risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l’Ente può
differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi,
tenendo conto, comunque, dell’inizio delle attività formative.
Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art.
5, comma
3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso
articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del
trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’ente ed ai
controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 17 e, ove si
tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art.
18.