Art. 57 – Soppressione X livello
- Il personale in servizio nei livelli X di ausiliario tecnico e di
ausiliario di amministrazione è inquadrato nel livello IX del profilo di
appartenenza.
- Il personale interessato è tenuto a partecipare ad appositi corsi di
formazione organizzati dall’Ente, ferma restando la decorrenza giuridica
ed economica dell’inquadramento di cui al comma precedente dalla data di
sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
- Dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL l’accesso ai
profili di ausiliario tecnico e di ausiliario di amministrazione avviene al
IX livello.
- Considerata la soppressione del X livello, in via eccezionale al personale
inquadrato nel IX livello ai sensi dei commi 1 e 2 viene riconosciuta ai
fini della partecipazione alle procedure selettive l’anzianità maturata
nel X livello nella misura del 50%. Tale riconoscimento si estende al
personale proveniente dal X livello e già inquadrato nel IX.