Art. 57 – Soppressione X livello

  1. Il personale in servizio nei livelli X di ausiliario tecnico e di ausiliario di amministrazione è inquadrato nel livello IX del profilo di appartenenza.
  2. Il personale interessato è tenuto a partecipare ad appositi corsi di formazione organizzati dall’Ente, ferma restando la decorrenza giuridica ed economica dell’inquadramento di cui al comma precedente dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
  3. Dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL l’accesso ai profili di ausiliario tecnico e di ausiliario di amministrazione avviene al IX livello.
  4. Considerata la soppressione del X livello, in via eccezionale al personale inquadrato nel IX livello ai sensi dei commi 1 e 2 viene riconosciuta ai fini della partecipazione alle procedure selettive l’anzianità maturata nel X livello nella misura del 50%. Tale riconoscimento si estende al personale proveniente dal X livello e già inquadrato nel IX.

 

art.prec. art.succ.