Art. 57 bis – Norme riferite a situazioni pregresse

  1. L’indennità prevista dall’art. 15, comma 2, della legge n. 88/1989 continua ad essere a carico degli Enti e può essere incrementata dagli Enti stessi nell’ambito della disponibilità delle risorse per il trattamento accessorio in rapporto ai contenuti lavorativi ed alle responsabilità riferiti all’attività svolta dal personale interessato. L'indennità predetta è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di fine rapporto.
  1. Ai dipendenti in possesso del profilo ad personam di cui all’art. 14, comma 11, del DPR n. 171/1991 è data la ulteriore possibilità di esercitare la facoltà prevista dallo stesso comma entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL; con l’ inquadramento gli interessati conservano l’anzianità maturata. Relativamente alla disposizione contenuta nell'art. 14, comma 11, ultimo periodo, del DPR n.171/1991, i dipendenti che abbiano superato procedure concorsuali per il profilo di CTER sono inquadrati nel livello iniziale dello stesso profilo senza necessità di ulteriori procedure concorsuali, ove in possesso dei requisiti di accesso al profilo.
  1. La tabella 3, allegata al DPR n. 171/1991, di equiparazione per il personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione agraria è modificata come segue, allo scopo di realizzare una più adeguata correlazione tra i livelli di inquadramento ed i contenuti formativi e professionali propri della attività da svolgere:

all’inciso "VI collaboratore tecnico Enti di ricerca" va inserito, tra i profili preesistenti, " addetto a terminali evoluti".

Il predetto profilo è cancellato dal successivo inciso "VIII - operatore tecnico".

  1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 14, del DPR n. 171/1991, la retribuzione dei direttori generali delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui all’art. 7 del DPR n. 68/1986 non può comunque essere inferiore al valore più elevato della retribuzione complessiva effettivamente goduta dai dirigenti in servizio nel medesimo ente.

 

art.prec. art.succ.