Art. 58 - Orario di lavoro
- L’orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie
settimanali nel trimestre.
- I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio
tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo
flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica,
agli incarichi loro affidati, all’ orario di servizio della struttura in
cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente.
- Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve
essere autocertificato mensilmente.
- I ricercatori e tecnologi possono impiegare fino a 160 ore annue
aggiuntive rispetto all’orario di lavoro indicato al punto 1) in attività
destinate ad arricchimento professionale quali ricerca libera utilizzando le
strutture dell’Ente, attività di docenza, organizzazione di seminari e
convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie per le quali l’autorizzazione
da parte dell’Ente, ove richiesta, è sostituita dalla preventiva
comunicazione all’Ente medesimo da parte dell’interessato.
- Le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto all’orario
di lavoro di cui al comma 1 al netto dei giorni di ferie goduti e delle
assenze di cui agli artt. 17 e 18, al termine del periodo di riferimento
vengono cumulate con quelle risultanti dei periodi precedenti. Il numero di
ore in difetto non può essere superiore a 20. Le ore in difetto oltre le 20
vanno recuperate nel successivo periodo di riferimento, ferma restando la
compensazione prevista per le altre ore in difetto dal primo periodo del
presente articolo. Le eventuali ore in eccesso possono essere recuperate
anche attraverso un massimo di 22 giorni di assenza compensativa all’anno.
- E’ ammessa la presenza in servizio oltre l’orario di lavoro di cui al
comma 1, senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi salvo
quanto previsto al comma 5.
- Le parti si impegnano a costituire, dopo la sottoscrizione del presente
CCNL, una apposita Commissione paritetica con il compito di esaminare la
possibilità di introduzione in via sperimentale di ulteriori modalità di
gestione dell’orario di lavoro di cui al comma 1.