Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di
prova della durata di tre mesi per i livelli IX e VIII, e di sei mesi per
i livelli VII, VI, V, IV, III, II e I.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal
caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto fatta salva
diversa, motivata determinazione dell’Ente, anche in relazione a quanto
previsto dall’art. 17, comma 3. In tale periodo al dipendente compete lo
stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In
caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica
l'art.18.
Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi
espressamente previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti.
Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4
sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le
corrispondenti assenze del personale non in prova.
Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante
periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso nè di indennità sostitutiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso
dell'Ente deve essere motivato.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione
a tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima
mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente
alle giornate di ferie maturate e non godute.
Il dipendente proveniente dallo stesso Ente durante il periodo di prova,
che in tal caso è dimezzato, ha diritto alla conservazione del posto ed
in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito al
livello e profilo di provenienza.
Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso gli Enti del
comparto, vincitore di concorso presso altro Ente o altra amministrazione
italiana o degli altri stati membri dell’unione europea che consentono l’accesso
di cittadini italiani, o presso le istituzioni dell’Unione europea, è
concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità,
per la durata del periodo di prova.
Durante il periodo di prova l’Ente adotta, ove necessarie, iniziative
per la formazione del personale neoassunto. Il dipendente può essere
destinato in successione di tempo a più attività o servizi, ferma
restando la sua utilizzazione nelle attività proprie del profilo e
livelloprofessionali di appartenenza.
Il periodo di prova di cui al comma 1 è dimezzato nel caso in cui il
vincitore di concorso, assunto a tempo indeterminato, presti servizio, nel
medesimo Ente, senza interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo profilo
e livellopari o superiori con contratto a tempo determinato.